Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) La direzione della scuola cura, nell'ambito della formazione, la collaborazione con istituti universitari, in special modo con quelli che siano già in rapporto di cooperazione con l'Assessorato per gli affari sociali e sanità o con le Unità Sanitarie Locali.
(2) La collaborazione persegue lo scopo di far acquisire agli allievi nuove conoscenze specifiche in materia, e può essere individuata in consulenze, seminari, conferenze e lezioni, ed anche nella collaborazione per le commissioni degli esami di diploma.