Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) Ai sensi del punto 9.3.1 dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, (" Piano sanitario provinciale 1983-1985") la Giunta provinciale può affidare l'organizzazione e la gestione dei corsi ad enti ed istituti dotati di adeguate strutture.
(2) Nel caso che la gestione di corsi per la formazione di terapisti della riabilitazione-terapisti occupazionali venga affidata ad uno di tali istituti, lo stesso è tenuto a rispettare il presente regolamento.