Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
Per la vendita di profumerie alcooliche è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall'Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.
Per la vendita di bigiotteria in argento o con rifiniture in argento è richiesta oltre all'autorizzazione comunale, la licenza di cui all'articolo 127 del T.U. delle leggi di P.S.
Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.