Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
Per la vendita dell'usato è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche la "dichiarazione di vendita di cose usate" di cui all'art 126 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.
Commercio ambulante:
Non è considerata attività di commercio ambulante la vendita di materiali usati che vengono poi collocati presso aziende commerciali o ditte utilizzatrici di cui all'articolo 2 del D.P.G.P. 18 marzo 1980, n. 99).
Riportato al n. XVI - B/e.