Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
Per la vendita di superalcoolici è richiesta apposita licenza annuale rilasciata dall'Ufficio di Finanza ai sensi dell'articolo 2 del R.D. L. 2 febbraio 1933, n. 1255.
Gli esercizi di commercio al dettaglio di "Bottiglieria" sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.
Commercio ambulante:
Non è consentita la vendita in forma ambulante di bevande alcooliche (articolo 1, comma 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 585).
Modificata con D.G.P. 18 dicembre 1995, n. 6696.
Riportata al n. XI - D.