Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Nota:
Per la vendita di cose antiche è richiesta, oltre all'autorizzazione comunale, anche la "dichiarazione di commercio di cose antiche" ai sensi dell'articolo 126 del T.U. delle leggi di P.S" rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.
Commercio ambulante:
La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante.