Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Commercio ambulante:
Nota:
È autorizzata la vendita in forma ambulante dei soli combustibili solidi.
Commercio ingrosso:
Limitatamente al commercio all'ingrosso, rientra nella presente tabella anche la vendita di prodotti petroliferi per uso di autotrazione compresi i lubrificanti.