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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 27/05/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
Caducazione del rinvio governativo di delibere legislative provinciali per effetto dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001
Attendere, processo in corso!
Sentenza (10 luglio) 26 luglio 2002, n. 408; Pres. Ruperto – Red. Capotosti
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 21 dicembre 1999 e depositato il successivo 4 gennaio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al rinvio per nuovo esame, deliberato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 1999 e comunicato in pari data dal Commissario del Governo, della delibera legislativa provinciale n. 5/99-ter (Modifica alla
legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria"), riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999.
2. La Provincia premette che, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ex artt. 8, 9 e 10 dello statuto, il Consiglio provinciale approvava, in data 26 marzo 1999, il testo del disegno di
legge provinciale n. 5/99
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999-2000 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)", il quale veniva rinviato per un nuovo esame al Consiglio provinciale dal Consiglio dei ministri con delibera del 30 aprile, limitatamente ad alcune disposizioni fra le quali l'art. 37 volto ad inserire, nella
legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
(contenente "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria"), l'art. 15-bis relativo a corsi di formazione manageriale, indetti dalla Giunta provinciale, per l'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario. Successivamente, la predetta disposizione, censurata dal Governo in sede di rinvio, veniva riprodotta nell'art. 1 del disegno di legge n. 5/99 bis contenente "Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla
legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1
", che veniva approvato il 2 giugno 1999 dal Consiglio provinciale e poi rinviato al medesimo per nuovo esame dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 1999. A seguito di tale rinvio il Consiglio provinciale approvava, a maggioranza assoluta, il 6 ottobre 1999, il disegno di legge n. 5/99 ter, contenente un articolo unico che riproduceva il testo dell'art. 1 del disegno di legge n. 5/99 bis (oggetto del rinvio governativo), in una formulazione, però, diversa rispetto a quella precedente in quanto modificata in modo che risultasse più chiaramente l'intendimento della Provincia di rispettare la disciplina statale dei requisiti d'accesso al corso di formazione manageriale. Con nota del 22 ottobre 1999 il Commissario del Governo comunicava alla Provincia che il Governo, nella seduta del 22 ottobre 1999, aveva deliberato di rinviare al Consiglio provinciale per un nuovo esame la delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter sulla base di censure ed argomentazioni identiche a quelle già formulate in occasione del rinvio del disegno di legge n. 5/99 bis (con particolare riferimento all'art. 1).
3. La Provincia sostiene che l'atto di rinvio sarebbe lesivo delle proprie attribuzioni legislative di cui agli artt. 8, 9 e 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, come pure del potere di promulgazione delle leggi provinciali, spettante al Presidente della Giunta in base all'art. 55, ultimo comma, dello stesso statuto.
Infatti, a suo avviso, il disegno di
legge provinciale n. 5/99
ter, riapprovato a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999, è una legge "non nuova", costituendo il risultato di modifiche apportate, in sede di riesame, solo alle disposizioni che erano state oggetto del precedente rinvio, in conformità con un ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale. Il Governo, pertanto, non poteva nuovamente esercitare il potere di rinvio nei confronti della delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta, potendo validamente impedire la promulgazione della legge da parte del Presidente della Giunta, di cui all'art. 55, ultimo comma, dello statuto, solo mediante ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.
La Provincia, quindi, conclude chiedendo che la Corte dichiari che non spetta al Governo rinviare nuovamente la delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999 e, conseguentemente, annulli la deliberazione di rinvio del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1999 e la relativa comunicazione in pari data del Commissario del Governo.
4. Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.
La difesa erariale sostiene che la delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter, oggetto del rinvio governativo, è "nuova", dovendosi la novità riferire al disegno di legge nella sua organica identità e non alla singola disposizione da esso veicolata. Infatti – a suo avviso – il procedimento legislativo culminato nell'approvazione della delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter è iniziato nel luglio 1999; pertanto sono del tutto ininfluenti rispetto ad esso le vicende richiamate nel ricorso e relative ad altri disegni di legge, così come è ininfluente la circostanza dell'avvenuta approvazione della delibera provinciale a maggioranza assoluta. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude, quindi, chiedendo che sia respinto il ricorso della Provincia.
Considerato in diritto: 1. Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il rinvio governativo della delibera legislativa n. 5/99-ter - approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999- (Modifica alla
legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
recante <
>), che riproduceva sostanzialmente la precedente delibera n. 5/99-bis, già oggetto di altro rinvio.
Secondo la ricorrente Provincia, il rinvio deliberato dal Governo sarebbe lesivo delle attribuzioni legislative provinciali, di cui agli articoli da 8 a 10 dello statuto speciale, nonché del potere di promulgazione spettante al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, dello statuto, poiché il Governo non avrebbe potuto esercitare il potere di rinvio di una legge provinciale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbe da considerare "non nuova".
2. Successivamente alla proposizione del predetto ricorso è entrata in vigore la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", il cui art. 8, sostituendo l'art. 127 della Costituzione, non prevede più il procedimento di rinvio governativo, nè il controllo preventivo di costituzionalità delle delibere legislative regionali. Inoltre l'art. 10 della citata legge costituzionale stabilisce che fino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
Alla luce di queste disposizioni, dunque, si debbono considerare non più applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, le norme dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, che prevedono il rinvio governativo e l'impugnazione in via preventiva della delibera legislativa regionale (o provinciale), in quanto la soppressione del sistema di controllo preventivo delle leggi regionali (o provinciali) si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto alla previsione statutaria (ordinanza n. 377 del 2002). Questa Corte ha infatti già da tempo prospettato la stretta correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono Regioni a statuto speciale e Province autonome e le modalità di impugnazione delle leggi regionali (sentenza n. 38 del 1957).
Ne consegue che la legge provinciale in esame può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano, non essendo più operante l'effetto impeditivo derivante dal meccanismo di controllo preventivo del Governo, il quale peraltro ha pur sempre la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale della stessa legge dinanzi a questa Corte, nei termini e nei modi previsti dal nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione (ordinanza n. 65 del 2002).
Le citate norme della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, sopravvenute in pendenza di conflitto tra enti, hanno quindi disposto in senso satisfattivo della pretesa vantata dalla Provincia ricorrente, cosicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenze n. 12 del 2000, n. 140 del 1999, n. 335 del 1998).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di
attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti
dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
a) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
c) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
Regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29
g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
i) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
l) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
n) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
o) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
p) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
Art. 1 (Principi generali)
Art. 2 (Decorrenza e rinvio)
Art. 3 (Comitato provinciale)
Art. 4
(
Comitato aziendale
)
Art. 5
(
Rapporto ottimale
)
Art. 6
(
Massimale di scelte e sue limitazioni
)
Art. 7
(
Graduatoria provinciale
)
Art. 8
(
Assistenza sanitaria territoriale
)
Art. 9
(
Istituzione delle AFT e delle UCCP
)
Art. 10
(
Continuità assistenziale
)
Art. 11
(
Trattamento economico
)
(Articolo 25 ACN, comma 3, lettera d)
(Articolo 3 comma 2 e articolo 8 commi 7 e 9, ACN 2010).
Art. 14
(
Limitazione di cui all’articolo 8, comma 13 ACN 2010
)
Art. 15 (Assistenza ai turisti e visite occasionali)
Art. 16
(
Indennità di bilinguismo
)
Art. 17
(
Attività didattica e di tutoraggio
)
Art. 18
(
Assistenza domiciliare programmata
)
Art. 19
(
Disapplicazione del vecchio accordo
)
Norma transitoria finale
Allegato A
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
o) Testo unico del 23 aprile 2003
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione e durata)
Art. 2 (Rinvio al C.C.I. per generalità del personale)
Art. 3 (Livelli di contrattazione e relative materie)
Art. 4 (Diritto sindacale all'informazione)
Art. 5 (Contratto di incarico dirigenziale)
Art. 6 (Aspettative per il personale dirigente con prole e rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 7 (Valutazione del personale dirigente)
Art. 8 (Mobilità tra gli enti)
Trattamento retributivo
Disposizioni particolari per il personale dirigente non medico del comparto del personale per il Servizio sanitario provinciale
Disposizioni varie
Art. 17 (Disposizioni per i segretari e vicesegretari comunali, per i segretari delle comunità comprensoriali nonché per i direttori delle case di riposo)
Art. 18 (Formazione)
Art. 19 (Abrogazione di norme)
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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2007
2006
2005
2004
2003
2002
Corte costituzionale - Ordinanza N. 111 del 12.04.2002
Corte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
Corte costituzionale - sentenza 22 luglio 2002, n. 372
Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
Corte costituzionale - Ordinanza N. 479 del 26.11.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 510 del 04.12.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico