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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 5 aprile 2016, n. 349
Criteri per la concessione di agevolazioni dal "fondo del paesaggio"

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1. Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione e la liquidazione di agevolazioni dal Fondo del paesaggio, limitatamente alle iniziative di cui al punto 3, ai sensi dell’articolo 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, dell’articolo 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e degli articoli 26 e 114 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

2. Possono essere concesse agevolazioni solo per interventi o progetti riguardanti la provincia di Bolzano e a condizione che con l’iniziativa non si perseguano scopi di lucro.

3. Possono essere concesse agevolazioni solo per interventi non agevolati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) criteri di concessione di contributi in materia di mantenimento e cura del paesaggio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1420 del 9 dicembre 2015, e successive modifiche;

b) Programma di Sviluppo Rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche.

Lo stesso vale anche per gli interventi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 320 del 17 marzo 2015 in materia di beni culturali.

4. Il/la richiedente deve dichiarare presso quali uffici o enti pubblici sono state o saranno presentate domande di agevolazione per la stessa iniziativa. Le agevolazioni dal Fondo del paesaggio della Provincia sono cumulabili con le agevolazioni concesse da altre autorità. Non sono però ammesse agevolazioni plurime, di qualsiasi tipo, di singole attività rientranti nell’iniziativa.

5. Le opere, gli interventi e le altre iniziative oggetto della domanda di agevolazione devono essere realizzati entro due anni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende archiviata e l’agevolazione concessa è revocata.