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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 3184 del 09.09.2002
Linee guida in materia di dipartimenti ospedalieri e di raccordo ospedale-territorio

Allegato

Criteri per la promozione e lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni

1. PREMESSA
L'art. 14, comma 4, della Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, avente in oggetto il "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”, prevede che allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari, le aziende sanitarie istituiscano i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e la cui struttura organizzativa è disciplinata nel Piano sanitario provinciale.
 
Il Piano sanitario provinciale 2000-2002 recepisce la normativa provinciale e stabilisce che, a livello aziendale, deve essere attuata una progressiva dipartimentalizzazione al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle attività sanitarie.
 
Con il presente documento si intende stabilire criteri e principi di riferimento che dovranno essere seguiti dalle aziende sanitarie provinciali per l'istituzione dei dipartimenti ospedalieri e di raccordo ospedale – territorio, disciplinati nell'atto aziendale di diritto privato.
 
2. DEFINIZIONE
Il Dipartimento è costituito da strutture complesse e/o semplici omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti e sviluppano modelli organizzativi innovativi ed integrati.
 
Le strutture mantengono la propria autonomia clinica ed assistenziale, nel rispetto della responsabilità professionale.
Le strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate secondo tipologie organizzative e gestionali, volte a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti ed agli obiettivi assegnati, e a tal fine adottano regole condivise di comportamento clinico-assistenziale, ispirate all'appropriatezza delle prestazioni basate sulla dimostrata evidenza clinica, all'efficienza ed all'etica. Inoltre vengono perseguiti obiettivi comuni di sviluppo dell'attività formativa e di ricerca.
 
Si distinguono due tipologie di dipartimenti:

1)     dipartimenti strutturali, nei quali le strutture, complesse e semplici, sono aggregate funzionalmente, e, ove possibile, fisicamente, in modo da favorire la gestione in comune delle risorse umane, degli spazi, delle risorse tecnico-strumentali ed economiche assegnate. Di conseguenza sono omogenee sotto il profilo delle attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate;

2)     dipartimenti funzionali, costituiti da strutture, complesse e semplici, che perseguono finalità comuni.

Il Dipartimento strutturale può prevedere l'aggregazione di strutture ospedaliere anche se appartenenti a diversi presidi ospedalieri.
Le strutture possono appartenere anche ad aziende sanitarie diverse, dando luogo al dipartimento funzionale interaziendale, con la finalità di armonizzare e coordinare attività clinico-assistenziali, l'utilizzo efficiente e razionale delle tecnologie sanitarie, mantenere elevate le professionalità e sviluppare le competenze professionali, migliorare la qualità delle prestazioni.
La delibera istitutiva di tale tipologia di Dipartimento dovrà esplicitare le finalità, disciplinare le modalità operative di collaborazione tra le parti, nonché i rapporti economici intercorrenti.
Il Dipartimento strutturale o funzionale può aggregare anche strutture ospedaliere e territoriali, costituendo il Dipartimento "transmurale” di raccordo ospedale-territorio.
 
3. Finalità/Obiettivi
La finalità del Dipartimento è di porre gli operatori sanitari nelle condizioni di svolgere la propria attività, improntandola all'efficacia ed all'appropriatezza delle prestazioni (governo clinico).
In particolare, la riorganizzazione dovrà essere orientata prioritariamente alla centralità del paziente/utente.
 
A tale scopo, il Dipartimento persegue i seguenti obiettivi:

1)     la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, dei posti letto, dei materiali di consumo e dei servizi intermedi;

2)     il miglioramento dell'efficienza gestionale dei processi assistenziali attraverso il coordinamento e l'integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento per raggiungere il miglior servizio a costi appropriati;

3)     la migliore integrazione dei rapporti gestionali tra direzione strategica, di area, di presidio e delle strutture;

4)     il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie con particolare riguardo all'umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture del Dipartimento;

5)     il coordinamento e lo sviluppo delle attività di ricerca, studio, formazione e aggiornamento delle strutture del Dipartimento;

6)     la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale anche all'esterno dei dipartimenti;

7)     lo sviluppo di modellli organizzativi innovativi nella gestione della risorsa umana e professionale, favorendo il lavoro di èquipe interdisciplinare e multiprofessionale.

 
4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE
4.1. Criteri per l'individuazione dei dipartimenti
Ogni azienda va progressivamente organizzata in Dipartimenti mediante l'aggregazione di strutture, da effettuare sulla base delle seguenti caratteristiche:

a)     complessità della azienda, estensione nel territorio, caratteristiche geomorfologiche, numero di strutture presenti;

b)     obiettivi comuni da conseguire nell'ambito della programmazione aziendale;

c)     aree omogenee, tipologia delle prestazioni, intensità e gradualità delle cure;

d)     settore nosologico e/o branca specialistica, apparato;

e)     fasce di età;

f)     funzionalità e convenienza in termini di rapporto costi-benefici, fermo restando l'obiettivo principale della qualità della prestazione;

g)     funzioni di supporto e tecnico-amministrative.

 
Fatto salvo specifiche e motivate situazioni, per la costituzione di un Dipartimento deve essere almeno prevista l'aggregazione di 4 strutture complesse o di tre strutture complesse ed una semplice.
 
4.2. Modalità di istituzione dei Dipartimenti
Il Dipartimento deve essere istituito con provvedimento del Direttore generale, sentito il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo ed il Consiglio dei sanitari.
 
5. COMPITI DEL DIPARTIMENTO
I compiti del Dipartimento possono essere ricondotti a:

a)     utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali (posti letto, sale operatorie, sale di diagnostica, ambulatori ecc.), del personale, delle apparecchiature e dei materiali di consumo;

b)     coordinamento delle attività ospedaliere con quelle territoriali per una integrazione dei servizi ospedalieri con quelli territoriali ed, in particolare, con i distretti e con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Tale raccordo deve garantire la continuità assistenziale attraverso la definizione del piano di dimissione del paziente, gli interventi domiciliari ed i successivi follow-up, nonché l'assistenza medica nelle strutture socio-sanitarie residenziali;

c)     promozione di iniziative finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza;

d)     miglioramento continuo della qualità dell'assistenza fornita, adottando metodiche appropriate, come ad esempio il "medical audit”;

e)     studio e applicazione di sistemi integrati di gestione, anche attraverso il collegamento informatico all'interno del Dipartimento e tra Dipartimenti, allo scopo di consentire l'interscambio di informazioni ed immagini, nonché l'archiviazione unificata e centralizzata dei dati, e l'utilizzazione della telematica;

f)     studio, applicazione e verifica di sistemi e protocolli, per conferire maggiore omogeneità possibile alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature;

g)     organizzazione della didattica;

h)     individuazione e promozione di nuove attività o di nuovi modelli operativi nello specifico campo di competenza;

i)     individuazione del fabbisogno di formazione ed aggiornamento del personale operante nell'ambito delle differenti strutture, in armonia con i piani di formazione del competente ufficio provinciale, concertando le iniziative al fine di perseguire specifici obiettivi. La formazione e l'aggiornamento dovranno essere inseriti nei piani aziendali o in relazione a specifici criteri (numerosità, esigenza di omogeneità), avere carattere continuativo ed essere soggetti a valutazione periodica;

j)     formulazione di proposte relative ai piani di investimento per le apparecchiature, per l'informatizzazione e per i beni di consumo;

k)     gestione del budget assegnato al Dipartimento.

 
Oltre a quelle menzionate, l'Azienda ha la facoltà di assegnare al Dipartimento altre attività con riferimento alla tipologia dello stesso ed alle finalità specifiche.
Le attività previste per il Dipartimento vanno effettuate mediante l'impiego delle risorse allo stesso assegnate.
 
6. LIVELLI DECISIONALI
All'interno del Dipartimento sono previsti il Direttore di dipartimento ed il Comitato di dipartimento.
Per dipartimenti particolarmente complessi le aziende possono prevedere, oltre al Comitato di dipartimento, un "Comitato allargato” (esempio: Dipartimento di Emergenza-Urgenza di 2° livello, Dipartimento oncologico). La composizione e le funzioni di tale organismo sono stabiliti nell'atto istitutivo del Dipartimento stesso.
 
6.1. Il Direttore di dipartimento
Il Direttore di dipartimento è nominato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Direttore sanitario ed è scelto tra i responsabili di una delle strutture complesse del Dipartimento con incarico di Direttore.
La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore di dipartimento può essere rimosso, prima della scadenza dell'incarico triennale, dal Direttore generale con provvedimento motivato, sulla base della normativa vigente.
 
6.1.1. Funzioni del Direttore di dipartimento strutturale
Il Direttore di dipartimento strutturale svolge le seguenti funzioni:

a)     assicura la gestione delle risorse comuni del Dipartimento;

b)     garantisce le funzioni e le attività di programmazione budgetaria, di coordinamento, di integrazione e di controllo, clinico-organizzativo ed economico, compresa l'osservanza delle norme sulla sicurezza e la tutela della privacy, in collaborazione con il Comitato di dipartimento. Per tali attività egli è coadiuvato dal Responsabile del personale infermieristico, tecnico-sanitario e riabilitativo di Dipartimento;

c)     dispone le azioni per il corretto funzionamento del Comitato di dipartimento;

d)     convoca e presiede le riunioni del Comitato e trasmette i verbali delle stessa alla Direzione sanitaria dell'Azienda;

e)     rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione strategica, in riferimento ai programmi aziendali, sviluppando i livelli di integrazione intra- ed interdipartimentali;

f)     predispone, nell'ambito della programmazione aziendale e delle proposte del Comitato di dipartimento, il piano di sviluppo per la valorizzazione delle risorse umane;

g)     coordina e predispone i livelli organizzativi necessari per l'urgenza ed emergenza interna, secondo gli indirizzi della Direzione sanitaria dell'Azienda;

h)     sostiene lo sviluppo ed il buon funzionamento del Sistema Informativo di Dipartimento e aziendale ed, in particolare, coordina il monitoraggio, la raccolta e la validazione dei dati e delle informazioni.

 
Oltre alle responsabilità gestionali di cui al primo comma del presente articolo, il Direttore di dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 
Risorse strutturali

a)     coordinamento, integrazione e controllo della qualità, della sicurezza e funzionalità (layout) degli spazi, delle attrezzature e delle apparecchiature;

b)     coordinamento e controllo del processo di valutazione della tecnologia sanitaria;

c)     segnalazione e proposta delle esigenze di manutenzione straordinaria e/o di sostituzione e/o di innovazione tecnologica;

d)     programmazione della distribuzione del numero e della qualità dei posti letto affidati;

e)     programmazione dell'accessibilità degli ambulatori;

f)     programmazione dell'utilizzo delle sale operatorie assegnate;

g)     Coordinamento, integrazione, supervisione e valutazione degli acquisti di beni e servizi per tutto il Dipartimento, dell'andamento dei consumi e delle scorte per tutto il Dipartimento, sulla base delle indicazioni della Direzione sanitaria e della Direzione del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo dell'Azienda.

 
Risorse umane

a)     Coordinamento, integrazione e controllo delle assenze, ferie e degli straordinari di tutto il personale assegnato, in collaborazione con il Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo, per quanto di competenza;

b)     gestione e valutazione del personale assegnato, secondo gli indirizzi aziendali ed in conformità al piano di sviluppo delle risorse umane del Dipartimento.

 
Budget

a)     predisposizione del budget di Dipartimento approvato dal Comitato di dipartimento e negoziato con le singole Strutture per la presentazione alla Direzione strategica ai fini della negoziazione. A detta fase partecipano i Direttori di struttura complessa e di struttura semplice non aggregata a struttura complessa, secondo le disposizioni della Direzione strategica;

b)     assunzione della responsabilità sui risultati complessivamente ottenuti dal Dipartimento e diretta responsabilità per la gestione delle risorse condivise.

 
Per l'espletamento di tutte le funzioni ed i compiti indicati, il Direttore di dipartimento è coadiuvato, oltre che dal Comitato di dipartimento, dai Direttori e Responsabili delle strutture, dal Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo di Dipartimento, dalla segreteria del  Dipartimento ed, inoltre, è supportato dalla Direzione sanitaria dell'Azienda, dalla Direzione per il personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo dell'Azienda, dalla Direzione amministrativa dell'Azienda, nonché, secondo le ripettive competenze, dalla Direzione medica dell'area ospedaliera, dalla Direzione medica dell'area territoriale e dalla Direzione medica del presidio ospedaliero.
È facoltà del Direttore di dipartimento conferire deleghe vincolanti ai Direttori e Responsabili di Struttura, per l'affidamento della gestione di risorse comuni.
Fino alla nomina e l'insediamento del Direttore di dipartimento le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato.
 
Il sostituto del Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale su proposta del Direttore stesso ed é scelto tra i Direttori di struttura complessa. Ad esso il Direttore di dipartimento può discrezionalmente delegare funzioni di propria competenza.
 
6.1.2. Funzioni del Direttore di dipartimento funzionale
Al Direttore vengono attribuite le funzioni del Direttore di dipartimento strutturale, con l'eccezione della gestione di budget, delle risorse umane, tecnico-strumentali e strutturali. I compiti saranno definiti nel provvedimento istitutivo del Dipartimento stesso.
 
6.2. Il Comitato di dipartimento strutturale e funzionale
6.2.1. Composizione
Il Comitato di dipartimento strutturale e funzionale è composto da:

a)     i Direttori di tutte le Strutture complesse appartenenti al Dipartimento;

b)     i Responsabili delle Strutture semplici non aggregate a Struttura complessa;

c)     il Responsabile di dipartimento del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo delle Strutture del dipartimento;

d)     un rappresentante dei dirigenti medici o sanitari, eletto tra tutti gli appartenenti al Dipartimento;

e)     un rappresentante del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo, eletto tra tutti gli appartenenti al Dipartimento.

 
Le funzioni di Segretario sono svolte da un amministrativo.  È compito del Segretario il disbrigo e la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi all'attività del Dipartimento compresa la redazione dell'ordine del giorno e del verbale.
 
Inoltre, hanno diritto di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto:
il Direttore sanitario dell'Azienda, il Responsabile della Direzione per il personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo dell'Azienda, i Direttori medici dei presidi ospedalieri, nonché, in caso di Dipartimenti di raccordo ospedale-territorio, il Direttore medico dell'area territoriale o loro delegati.
 
Possono, inoltre, essere invitati altri esperti qualora risultasse utile ed opportuna la loro consultazione, in particolare i Direttori e Responsabili delle strutture ospedaliere e/o territoriali interagenti con il Dipartimento.
 
Il Comitato approva, con voto palese, gli argomenti all'ordine del giorno con maggioranza di voti (50%+1) dei presenti. Nel verbale devono essere  indicati i nominativi dei votanti contro e a favore, e, su richiesta, la motivazione del voto.
 
Il Comitato di dipartimento si riunisce almeno 4 volte all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria su invito del Direttore e qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso (50%+1).
 
6.2.2. Funzioni del Comitato di dipartimento strutturale
Il Comitato di dipartimento strutturale svolge le seguenti funzioni:

a)     definisce gli obiettivi da realizzare nel corso dell'anno, in aderenza alla programmazione strategica dell'Azienda;

b)     concorre a definire i modelli organizzativi del Dipartimento, nel rispetto dei criteri fissati dall'Azienda;

c)     elabora proposte per la razionale utilizzazione del personale del Dipartimento e propone la mobilità del personale, nell'ottica della integrazione dipartimentale;

d)     elabora proposte per la gestione delle attrezzature, dei presidi e delle risorse economiche assegnate al dipartimento;

e)     fornisce indicazioni per la gestione del budget assegnato al Dipartimento;

f)     stabilisce e coordina modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza fornita, nel rispetto dei criteri fissati dall'Azienda;

g)     propone piani di aggiornamento e di riqualificazione del personale del Dipartimento;

h)     formula proposte operative per i fabbisogni di risorse sia di personale, sia di dotazione strumentale, valutandone le priorità;

i)     elabora la relazione annuale sulle attività svolte ed il programma degli obiettivi per l'anno successivo alla fine di ogni anno, inviandoli alla Direzione strategica, tramite il Direttore di dipartimento, con le proposte motivate di finanziamento e le priorità di realizzazione;

j)     adotta, in relazione alle specifiche esigenze del Dipartimento, le linee guida utili per un più corretto indirizzo diagnostico-terapeutico;

k)     elabora proposte da trasmette, tramite il Direttore di dipartimento, al Direttore generale, per l'eventuale inserimento di altre strutture nel Dipartimento o la soppressione o rimodulazione di quelle esistenti;

l)     promuove e coordina lo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale e ne cura l'applicazione e la verifica;

m)     valuta, altresì, ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dalla Direzione aziendale, dal Direttore di dipartimento o da singoli appartenenti al Dipartimento stesso, in relazione a problemi o eventi di particolare importanza;

n)     predispone le modalità di applicazione operativa dei criteri aziendali emanati dalla Direzione strategica per la valutazione del personale.

 
6.2.3. Funzioni del Comitato di dipartimento funzionale
Il Comitato di dipartimento funzionale svolge le seguenti funzioni:

a)     definisce gli obiettivi da realizzare nel corso dell'anno, in aderenza alla programmazione strategica dell'Azienda;

b)     concorre a definire i modelli organizzativi del Dipartimento, nel rispetto dei criteri fissati dall'Azienda;

c)     elabora proposte per la gestione delle attrezzature, dei presidi e delle risorse economiche, qualora assegnate al dipartimento;

d)     stabilisce e coordina modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza fornita, nel rispetto dei criteri fissati dall'Azienda;

e)     propone piani di aggiornamento e di riqualificazione del personale del Dipartimento;

f)     formula proposte operative per i fabbisogni di risorse sia di personale, sia di dotazione strumentale delle singole strutture e, qualora previsto, del dipartimento, valutandone le priorità;

g)     elabora la relazione annuale sulle attività svolte ed il programma degli obiettivi per l'anno successivo alla fine di ogni anno, inviandoli alla Direzione strategica, tramite il Direttore di dipartimento, con le proposte motivate di finanziamento e le priorità di realizzazione;

h)     adotta, in relazione alle specifiche esigenze del Dipartimento, le linee guida utili per un più corretto indirizzo diagnostico-terapeutico;

i)     elabora proposte da trasmette, tramite il Direttore di dipartimento, al Direttore generale, per l'eventuale inserimento di altre strutture nel Dipartimento o la soppressione o rimodulazione di quelle esistenti;

j)     promuove e coordina lo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale e ne cura l'applicazione e la verifica;

k)     valuta altresì ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dalla Direzione aziendale, dal Direttore di dipartimento o da singoli appartenenti al dipartimento stesso, in relazione a problemi o eventi di particolare importanza.

 
7. RISORSE DEL DIPARTIMENTO STRUTTURALE
Le risorse del Dipartimento strutturale sono:

a)     personale;

b)     strutture edilizie;

c)     attrezzature;

d)     risorse finanziarie, ove previsto dalla programmazione aziendale.

 
Le risorse vanno distinte in:

a)     risorse comuni del Dipartimento, cioè condivise, nonché quelle necessarie al funzionamento del Dipartimento;

b)     risorse proprie delle singole strutture appartenenti al Dipartimento, quindi non comuni;

c)     risorse comuni del Dipartimento che possono essere assegnate, dalla Direzione strategica, alle categorie a) e b), sulla scorta di valutazioni sia della Direzione sanitaria che del Comitato di dipartimento.

 
Per i Dipartimenti strutturali, si riportano i seguenti criteri per la distribuzione delle risorse:
 
alle singole Strutture complesse o a quelle semplici non aggregate a Struttura complessa, vengono assegnati, dalla Direzione strategica:

il personale medico, al quale attiene un percorso formativo di accesso al pubblico impiego con specifici requisiti di specialità, ed equiparato;

gli spazi da questo occupati per le attività esclusive della Struttura;

le attrezzature od apparecchiature di alta tecnologia inclusi i letti tecnici di alta specialità che vengono esclusivamente utilizzati dalla Struttura.

 

A) Al Dipartimento vengono assegnati:

il personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo, amministrativo, nonché altre figure professionali del Dipartimento;

il personale laureato non medico, al quale non attiene un percorso formativo di accesso al pubblico impiego con specifici requisiti di specialità;

gli operatori tecnici e socio sanitari addetti all'assistenza ed altri operatori di supporto;

gli spazi operativi, di degenza, di supporto e le attrezzature utilizzate da più di una Struttura (area di degenza, articolata per livelli di intensità di cure – intensive, intermedie e normali -; day-hospital; day surgery; ambulatori con spazi e attrezzature relative, sale operatorie con spazi ed attrezzature relative, uffici e servizi amministrativi, aree comuni a più strutture, sale diagnostiche strumentali e laboratori con relativi spazi ed attrezzature, sale diagnostiche con procedure comuni con relativi spazi ed attrezzature);

i programmi, i progetti, i piani di Dipartimento;

ogni altra risorsa necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati.

 
B) Per il funzionamento del Dipartimento vengono assegnati:

gli spazi per la direzione e il coordinamento del Dipartimento, compresi gli organi di gestione del Dipartimento stesso, ove previsti;

il sistema informativo, informatico e telematico del Dipartimento;

i beni e i servizi necessari al funzionamento del Dipartimento, oltre il personale di segreteria.

 
Le risorse vengono assegnate ai singoli Dipartimenti sulla base dei programmi, progetti ed obiettivi annuali, compresi quelli di natura interdipartimentale, concordati fra la Direzione strategica ed i Direttori dei dipartimenti all'inizio di ogni anno, in linea con la pianificazione aziendale.
 
Sulla base di tali indicazioni, il Direttore di dipartimento, tenendo presente le indicazioni fornite dal Comitato di dipartimento, concorda con i rispettivi Direttori e Responsabili, i programmi ed i piani di attività annuali che le singole Strutture svolgeranno nell'ambito degli obiettivi programmati dal Dipartimento e articola al suo interno il bilancio assegnato, destinando specifiche risorse alle strutture.
La determinazione dei budget del Dipartimento e delle singole strutture, mantiene ferma la responsabilità di ciascuno per la propria parte di gestione dell'uso delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi previsti.
 
8. Direttore di Struttura complessa di Dipartimento strutturale
8.1. Funzioni
Il Direttore di Struttura complessa di Dipartimento strutturale svolge le seguenti funzioni:

a)     assicura la gestione clinica del paziente;

b)     assicura  la gestione delle risorse assegnate e la loro integrazione con le risorse comuni del Dipartimento;

c)     garantisce le funzioni e le attività, per tipo e per volume, programmate all'interno del budget;

d)     assicura il coordinamento, l'integrazione e il controllo, clinico-organizzativo ed economico per la propria Struttura;

e)     assicura la gestione della sicurezza e dalla tutela della privacy;

f)     stabilisce le linee di applicazione, nella propria Struttura, dei modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza fornita e percepita, indicati dal Dipartimento, con particolare attenzione alla centralità del paziente;

g)     provvede, secondo le linee di indirizzo della Direzione strategica, alla valutazione dei Dirigenti, secondo quanto previsto dai vigenti accordi contrattuali;

h)     collabora attivamente alla attività del Dipartimento, anche in qualità di membro di diritto del Comitato di dipartimento;

i)     rappresenta la Struttura nei rapporti con la Direzione strategica;

j)     concorre con il Dipartimento a sviluppare i livelli di integrazione con le altre Strutture  nell'ambito dei rapporti intra/interdipartimentali;

k)     predispone, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato di dipartimento, in collaborazione con i responsabili del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo della propria Struttura, il piano di Struttura per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane del Dipartimento, con esplicitazione del piano di formazione, aggiornamento e di ricerca, per la negoziazione con il Direttore di dipartimento, all'interno del processo di budget;

l)     contribuisce alla formulazione delle proposte, in sede di Comitato di dipartimento, per il  piano di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane del Dipartimento;

m)     assicura, per la parte di competenza, i livelli organizzativi necessari per l'urgenza ed emergenza interna, secondo gli indirizzi della Direzione sanitaria;

n)     sostiene lo sviluppo e il buon funzionamento del Sistema Informativo di Dipartimento e aziendale ed in particolare coordina il monitoraggio, la raccolta e la validazione dei dati;

o)     mantiene le responsabilità delle funzioni e dei compiti di seguito indicate.

 

8.2.     Risorse assegnate

In relazione alle risorse assegnate, il Direttore di struttura complessa di dipartimento strutturale svolge i seguenti compiti:

a)     Sorveglianza della manutenzione ordinaria degli spazi e attrezzature/apparecchiature, condivise e delegate;

b)     gestione del processo di valutazione delle tecnologie sanitarie (technology assessment) e gestione della sicurezza, della tutela della privacy e della qualità;

c)     Valutazione del personale appartenente alla Struttura, in accordo con gli indirizzi per la valorizzazione e la valutazione delle risorse umane stabilite dal Dipartimento, secondo gli indirizzi della Direzione strategica.

 
8.3. Budget
In relazione al budget, il Direttore di struttura complessa di dipartimento strutturale svolge i seguenti compiti:

a)     Predisposizione del budget della Struttura e negoziazione con il Direttore di dipartimento strutturale;

b)     Recepimento dei risultati della negoziazione del Dipartimento con la Direzione strategica in merito a quanto di interesse per la propria Struttura;

c)     Esecuzione delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel budget di Dipartimento, per la parte di competenza della Struttura;

d)     Partecipazione alla negoziazione del budget di Dipartimento con la Direzione strategica.

 
Per l'espletamento di dette funzioni e compiti, i Direttori di struttura complessa sono coadiuvati, oltre che dai Responsabili del personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo della propria Struttura, dal personale amministrativo di Dipartimento, dalla Direzione sanitaria dell'Azienda, dalla Direzione del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo dell'Azienda, dalla Direzione Amministrativa dell'Azienda, nonché, secondo le competenze, dalla Direzione medica dell'area ospedaliera, dalla Direzione medica dell'area territoriale e dalla Direzione medica del presidio ospedaliero.
 
9. Direttore di Struttura complessa di Dipartimento funzionale
Il Direttore di Struttura complessa di dipartimento funzionale svolge le medesime funzioni del Direttore appartenente ad un Dipartimento strutturale, fatto salvo la condivisione di risorse umane, tecnologiche e strutturali, se non specificatamente prevista dal provvedimento istitutivo del Dipartimento stesso, per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
 
10. Responsabile di Struttura semplice non aggregata a Struttura complessa
10.1. Funzioni
Il Responsabile di Struttura semplice non aggregata a Struttura complessa svolge le seguenti funzioni:

a)     assicura la gestione clinica del paziente;

b)     assicura la gestione delle risorse assegnate e la loro integrazione con le risorse comuni del Dipartimento;

c)     garantisce le funzioni e le attività, per tipo e per volume, programmate all'interno del budget;

d)     assicura il coordinamento, l'integrazione e il controllo, clinico-organizzativo ed economico  per la propria Struttura;

e)     assicura la gestione della sicurezza e dalla tutela della privacy;

f)     stabilisce le linee di applicazione nella propria Struttura dei modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza fornita e percepita, indicati dal Dipartimento, con particolare attenzione alla centralità del paziente;

g)     provvede, secondo le linee di indirizzo della Direzione strategica, alla valutazione dei Dirigenti, secondo quanto previsto dai vigenti accordi contrattuali;

h)     collabora attivamente alla attività del Dipartimento, anche in qualità di membro di diritto del Comitato di dipartimento;

i)     rappresenta la Struttura semplice nei rapporti con la Direzione strategica;

j)     concorre con il Dipartimento a sviluppare i livelli di integrazione con le altre Strutture  nell'ambito dei rapporti intra/interdipartimentali;

k)     predispone, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato di dipartimento, in collaborazione con i responsabili del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo della propria Struttura, il piano di Struttura per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane del Dipartimento, con esplicitazione del piano di formazione, aggiornamento e di ricerca, per la negoziazione con il Direttore di dipartimento, all'interno del processo di budget;

l)     contribuisce alla formulazione delle proposte, in sede di  Comitato di dipartimento, per il  piano di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane del Dipartimento;

m)     assicura, per la parte di competenza, i livelli organizzativi necessari per l'urgenza ed emergenza interna, secondo gli indirizzi della Direzione sanitaria;

n)     sostiene lo sviluppo e il buon funzionamento del Sistema Informativo di Dipartimento e aziendale ed in particolare coordina il monitoraggio, la raccolta e la validazione dei dati;

o)     mantiene le responsabilità delle funzioni e dei compiti di seguito indicate.

 
10.2 Risorse assegnate
In relazione alle risorse assegnate, il Responsabile di struttura semplice non aggregata a Struttura complessa svolge i seguenti compiti:

a)     sorveglianza della manutenzione ordinaria degli spazi e attrezzature/apparecchiature, condivise e delegate;

b)     gestione del processo di valutazione delle tecnologie sanitarie (technology assessment) e gestione della sicurezza, della tutela della privacy e della qualità;

c)     valutazione del personale appartenente alla Struttura semplice, in accordo con gli indirizzi per la valorizzazione e la valutazione delle risorse umane stabilite dal Dipartimento, secondo gli indirizzi della Direzione strategica.

 
10.3. Budget
In relazione al budget, il Direttore di struttura complessa di dipartimento strutturale svolge i seguenti compiti:

a)     predisposizione del budget della Struttura e negoziazione con il Direttore di dipartimento strutturale;

b)     recepimento dei risultati della negoziazione del Dipartimento con la Direzione strategica in merito a quanto di interesse per la propria Struttura;

c)     esecuzione delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel budget di Dipartimento, per la parte di competenza della Struttura;

d)     partecipazione alla negoziazione del budget di Dipartimento con la Direzione strategica.

 
Per l'espletamento di dette funzioni e compiti, i Responsabili di Struttura semplice non aggregata a struttura complessa sono coadiuvati, oltre che dai Responsabili del personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo della propria Struttura, dal personale amministrativo di Dipartimento, dalla Direzione sanitaria dell'Azienda, dalla Direzione del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo dell'Azienda, dalla Direzione Amministrativa dell'Azienda, nonché, secondo le competenze, dalla Direzione medica dell'area ospedaliera, dalla Direzione medica dell'area territoriale e dalla Direzione medica del presidio ospedaliero.
 
11. Responsabile di Struttura semplice aggregata a Struttura complessa
Il Responsabile di Struttura semplice aggregata a Struttura complessa dipende gerarchicamente dal Direttore di Struttura complessa e svolge le seguenti funzioni:

a)     coordina l'attività clinico-assistenziale affidatagli dal Direttore della Struttura complessa;

b)     gestisce le risorse umane, strutturali e tecnologiche assegnategli dal Direttore di struttura complessa;

c)     collabora con il Direttore di struttura complessa nell'ambito della valutazione del personale assegnato.

Il Responsabile di struttura semplice aggregata a Struttura complessa viene nominato dal Direttore generale, su proposta del Direttore di struttura complessa, in base ai vigenti accordi contrattuali.
 
12. Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo di Dipartimento
Il Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo del Dipartimento è nominato con provvedimento del Direttore generale ed è scelto, di norma, tra i Responsabili del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo delle strutture che costituiscono il Dipartimento stesso, su proposta del Responsabile della Direzione del personale infermieristico, e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo dell'Azienda, sentito il Direttore sanitario ed il Direttore del Dipartimento.
 
Il Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo dipende gerarchicamente dalla Direzione infermieristica e funzionalmente dal Direttore di dipartimento.
La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Egli può essere rimosso, prima della scadenza dell'incarico, dal Direttore generale con provvedimento motivato, sulla base della normativa vigente.
In accordo con la Direzione del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo dell'Azienda e con il Direttore di dipartimento, esso indica un proprio sostituto nei casi di impedimento temporaneo.
 
Il Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo è tenuto a promuovere l'integrazione operativa ed a ricercare la collaborazione con i Responsabili del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo delle singole strutture facenti capo al Dipartimento stesso, nonché con gli uffici amministrativi, con i Direttori di struttura ed il Direttore di dipartimento.
 
12.1. Funzioni
Il Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo del Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a)     partecipa al processo di budget annuale e concorre, per quanto di competenza, alla formulazione e al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali;

b)     predispone, in collaborazione con la Direzione del personale infermieristico, tecnico-sanitario e riabilitativo dell'Azienda, e sentiti i responsabili del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo delle strutture del Dipartimento, la previsione dei fabbisogni delle risorse infermieristiche e/o tecnico-sanitarie e/o riabilitative da inserire nello stesso budget;

c)     gestisce l'attività assistenziale, tecnico sanitaria per la parte a gestione condivisa coordinandola ed integrandola con quella delle Strutture e predisponendo i relativi piani assistenziali dipartimentali, nonché la gestione della manutenzione ordinaria della attrezzature del Dipartimento;

d)     provvede, sentiti il Direttore di dipartimento e i Responsabili di struttura, alla assegnazione del personale all'interno del Dipartimento, tenuto conto delle assegnazioni fatte dalla Direzione del personale infermieristico, tecnico-sanitario e riabilitativo dell'Azienda, secondo gli indirizzi della Direzione sanitaria;

e)     provvede alla valutazione del personale di coordinamento delle strutture dipartimentali, secondo gli indirizzi aziendali;

f)     elabora, in conformità agli indirizzi aziendali, un piano di sviluppo delle risorse umane del Dipartimento;

g)     concorre a verificare, in accordo con i responsabili del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo delle Strutture, i processi di approvvigionamento e di gestione delle scorte dei materiali economali, farmaci, presidi e gestisce quanto di competenza diretta del Dipartimento, con il coordinamento del Direttore di dipartimento;

h)     verifica la qualità assistenziale, alberghiera e tecnica del Dipartimento, integrando l'attività e coordinandosi nel merito con i Direttori ed i Responsabili del personale infermieristico, e/o  tecnico-sanitario e/o riabilitativo di struttura al fine di assicurare la centralità del paziente;

i)     promuove e sviluppa modalità integrate di comunicazione tra gli operatori e gli utenti, nel rispetto della centralità del paziente, tra tutte le Strutture del Dipartimento;

j)     sostiene lo sviluppo e il buon funzionamento del Sistema Informativo di Dipartimento e dell'Azienda;

k)     coordina il monitoraggio, la raccolta e la validazione dei dati assistenziali, i bisogni formativi del personale, i progetti di qualità e  di ricerca, di acquisizione e di trasferimento del "know how”.

 
13. Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo di Struttura
Il Responsabile di struttura è designato dalla Direzione del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo, sentito il Direttore o Responsabile di Struttura.
Egli è tenuto a facilitare l'integrazione operativa ed a ricercare la collaborazione con i responsabili del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo delle singole strutture facenti capo al Dipartimento, nonché con gli uffici amministrativi, con i Direttori di Struttura ed il Direttore di Dipartimento.
 
13.1. Funzioni
Il Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo di struttura svolge i seguenti compiti:

a)     favorisce i processi di integrazione assistenziale ed organizzativi dipartimentali proposti dal Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo di Dipartimento;

b)     concorre per quanto di competenza, alla formulazione e al raggiungimento degli obiettivi di  Struttura;

c)     partecipa con il Direttore di Struttura, per gli aspetti di competenza, alla definizione e alla negoziazione del budget di Struttura;

d)     organizza e gestisce le risorse umane assegnate;

e)     programma, gestisce e valuta i piani di lavoro assistenziali in relazione agli obiettivi definiti e alle risorse assegnate;

f)     valuta, secondo gli indirizzi aziendali, il personale assegnato;

g)     concorre con il Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo di Dipartimento alla valutazione della qualità dell'assistenza erogata e/o delle prestazioni fornite dalla Struttura ed allo sviluppo della qualità, con particolare attenzione alla centralità del paziente ed all'etica dell'organizzazione ed all'acquisizione e trasferimento del "know how”;

h)     organizza, coordina e controlla le attività alberghiere;

i)     pianifica e provvede ai rifornimenti e alla gestione delle scorte di Struttura di farmaci, beni, presidi, generi di natura alberghiera ed alla manutenzione ordinaria della attrezzature e apparecchiature;

j)     facilita e sviluppa le modalità integrate di comunicazione tra gli operatori e gli utenti, nel rispetto della centralità del paziente, all'interno della propria Struttura e tra quelle del Dipartimento, in accordo con le indicazioni del Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo di Dipartimento;

k)     sostiene lo sviluppo ed il buon funzionamento del Sistema Informativo di Struttura, di Dipartimento e di Azienda; monitorizza e valida la raccolta dei dati assistenziali, i bisogni formativi del personale, i progetti di qualità e di ricerca specifici di Struttura.

Nei dipartimenti ai quali afferiscono soprattutto strutture di ridotte dimensioni, i compiti del Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo possono essere assegnati al Responsabile del personale infermieristico e/o tecnico-sanitario e/o riabilitativo di Dipartimento.
 
14. Dipartimenti da istituire con priorità
Fermo restando la competenza delle aziende sanitarie in merito alla istituzione di altri dipartimenti, devono essere attivate con priorità le seguenti strutture organizzative:

1)     Dipartimento funzionale di Emergenza–Urgenza (DEU), cui devono almeno fare parte Pronto soccorso, Terapie intensive inclusa l'Unitá coronarica, la Neonatologia, la Centrale operativa 118;

2)     Dipartimento strutturale Materno-infantile comprendente almeno Pediatria e Ostetricia;

3)     Dipartimento strutturale di Medicina di laboratorio (con inclusione dei punti prelievo territoriali);

4)     Dipartimento strutturale di Diagnostica per immagini (Servizi di Radiologia ospedalieri e territoriali e di Medicina nucleare, come nel caso di Bolzano);

5)     Dipartimento strutturale di Chirurgia, comprendente almeno la Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia, Urologia;

6)     Dipartimento strutturale di Medicina interna, comprendente almeno Medicina Interna, Pronto Soccorso, Cardiologia, Neurologia;

7)     Dipartimento strutturale interaziendale di Medicina trasfusionale.

I Dipartimenti sopra indicati devono essere unici per Azienda sanitaria.
Per la specificitá dell'ospedale di Bolzano nei Dipartimenti di chirurgia e medicina possono essere aggiunte altre specialitá o essere incrementati il numero di dipartimenti sulla base di valutazioni tecnico-organizzative aziendali.
Il termine entro il quale andranno realizzati i suddetti dipartimenti é di 90 giorni per il Dipartimento di Emergenza-Urgenza e di 180 giorni dalla pubblicazione della presente delibera per i restanti.
 
15. DISPOSIZIONI FINALI
Le proposte di istituzione dei Dipartimenti strutturali e funzionali, devono essere inviate all'Assessorato alla sanità, Ufficio ospedali,  per il parere di congruità con gli indirizzi emanati dalla Giunta provinciale.
Le proposte di organizzazione dipartimentale devono perseguire un uso efficiente e razionale delle risorse con particolare riferimento all'appropriatezza delle prestazioni e non possono comportare un incremento della dotazione organica.
 
Nell'atto istitutivo aziendale vanno definiti, per ciascun Dipartimento, almeno i seguenti punti:

a)     missione

b)     principi e modalità di direzione

c)     obiettivi generali del Dipartimento e del Direttore

d)     aree di competenza

e)     composizione

f)     attribuzione delle risorse al Dipartimento

g)     attribuzione delle risorse alle strutture complesse e semplici

h)     organizzazione dell'assistenza

i)     la gestione delle risorse

j)     progetti di ricerca e sviluppo.

 
Inoltre, dovranno essere previsti indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di salute, di efficienza e di efficacia.
Per il funzionamento dei Dipartimenti, l'Azienda predisporrà un regolamento tipo, coerente con le presenti Linee guida.
In caso di particolari e motivate esigenze organizzative, le Aziende possono proporre, all'Assessorato alla sanità, parziali deroghe alle presenti Linee guida.
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ActionAction14/04/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
ActionAction27/06/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
ActionAction01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
ActionAction01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
ActionAction14/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
ActionAction15/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
ActionAction18/11/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
ActionAction31/12/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
ActionAction31/12/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
ActionAction14/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1986, n. 1
ActionAction14/05/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
ActionAction04/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1986, n. 11
ActionAction18/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1986, n. 14
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 15
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 16
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 17
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 18
ActionAction08/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1986, n. 19
ActionAction20/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 gennaio 1986, n. 2
ActionAction20/10/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionAction20/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionAction23/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionAction21/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1986, n. 23
ActionAction25/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1986, n. 24
ActionAction10/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1986, n. 28
ActionAction19/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1986, n. 29
ActionAction30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 3
ActionAction30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 4
ActionAction07/02/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1986, n. 5
ActionAction19/03/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1986, n. 6
ActionAction16/04/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
ActionAction12/05/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1986, n. 9
ActionAction03/01/1986 - Legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1
ActionAction11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10
ActionAction11/03/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
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ActionAction17/04/1986 - LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
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