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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 86 del 24.01.2011
Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo

Allegato

Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo con l'obiettivo dell'efficacia, dell`economicità e della speditezza dell'azione amministrativa.

 

1. Nelle procedure negoziate di lavori d'importo inferiore a 500.000 Euro le stazioni appaltanti possono prescindere dal sospendere la gara per attivare il procedimento di verifica sul possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 48 del Codice in quanto vengono comunque invitate delle imprese di riconosciuta idoneità e serietà e ferma restando la verifica ai sensi della LP 17/1993;

 

2. Nelle procedure negoziate di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro le stazioni appaltanti possono prescindere dall' applicare la procedura di valutazione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli 86 e segg. del Codice e possono accelerare in tal modo le procedure;

 

3. Nelle procedure negoziate per lavori di importo inferiore a 200.000 Euro e per forniture e servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono prescindere dal chiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del Codice in quanto vengono comunque invitate delle imprese di riconosciuta idoneità e serietà;

 

4. Negli affidamenti di lavori d'importo inferiore a 40.000 Euro e di forniture e servizi d'importo inferiore a 20.000 Euro le stazioni appaltanti possono prescindere, data l'esiguità degli importi, dal chiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice.

 

5. Nelle procedure negoziate di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro le stazioni appaltanti possono prescindere dal prevedere le assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice a condizione che i soggetti affidatari siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

 

6. Nel caso in cui una procedura negoziata sia andata deserta e qualora non vengano modificate le condizioni iniziali del contratto può essere esperita una nuova procedura negoziata trattando con uno o più operatori economici.

 

7. È` facoltà delle stazioni appaltanti prevedere indipendentemente dall'importo complessivo dell'appalto dei lavori, se stipulare il contratto d'appalto di sola esecuzione dei lavori a corpo e/o a misura. Nel caso d'appalto di progettazione ed esecuzione i corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo ed a misura nei casi di cui all'art. 53 comma 4 del codice. Nel contratto di lavori a corpo l'importo contrattuale è suddiviso in percentuali corrispondenti alle singole lavorazioni; il corrispettivo viene liquidato al compimento di una o più lavorazioni e al raggiungimento di un importo minimo previsto per ogni stato d'avanzamento.

 
8. Quando il contratto è affidato con offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione può essere affidata ad un'apposita commissione tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La commissione è composta da un numero di tre o cinque esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti anche tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. Per i concorsi di progettazione la commissione ai sensi dell'art. 6 della LP 17/1993 è composta da non più di nove membri, in prevalenza da tecnici ed esperti.
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