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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 974 del 20.06.2011
Linee guida sulle caratteristiche di qualità dell'acqua, la vigilanza e la gestione delle piscine naturali pubbliche

Allegato A

Linee guida sulle caratteristiche di qualità dell'acqua, la vigilanza e la gestione delle piscine naturali pubbliche

 

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1.  Le presenti linee guida disciplinano la qualità dell'acqua, la vigilanza e la gestione delle piscine naturali pubbliche.
 

Art. 2

DEFINIZIONI

a) Piscine naturali: laghetti artificiali con pareti impermeabili, provvisti o meno di impianti tecnici, svuotabili e all'aperto, la cui superficie è inferiore a 1,5 ettari,  destinati alla balneazione. Essi sono provvisti di una zona di rigenerazione.

b) Piscine naturali pubbliche: laghetti accessibili al pubblico, costruiti e gestiti per l'uso natatorio e per l'attività di balneazione. Le piscine naturali annesse agli esercizi ricettivi sono escluse dal campo di applicazione delle presenti linee guida.

c) Impianti tecnici: impianti tecnici per il ricircolo dell'acqua e per la disinfezione biologica e fisica dell'acqua;

d) Impianti accessori: strutture annesse all'impianto natatorio come spogliatoi, docce e impianti sanitari e simili;

e) Acqua di riempimento: acqua utilizzata per il riempimento della piscina naturale e per il costante reintegro dell'acqua;

f) Acqua di vasca: acqua contenuta nella piscina naturale;

g) Acqua trattata: acqua che dopo aver subito un trattamento (rigenerazione o altri metodi) è reintrodotta nella vasca.

h) Zona di rigenerazione: zona della piscina naturale nella quale avviene l'autodepurazione dell'acqua ad opera di diversi organismi.

 

Art. 3

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELL'ACQUA DI RIEMPIMENTO

1. L'acqua di riempimento può derivare da:

a) servizio idropotabile,
b) pozzi o sorgenti,
c) da acque superficiali.
2. Da un punto di vista microbiologico l'acqua deve essere esente da germi indicatori d'inquinamento fecale.
3. L'acqua che proviene da approvvigionamenti superficiali è da sottoporre almeno a filtrazione.
4. L'acqua non deve contenere sostanze chimiche in concentrazioni tali da poter nuocere alla salute dei bagnanti.
5. Il contenuto di fosforo totale non può superare i 10  µg/L.
 

Art. 4

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELL'ACQUA DI VASCA:

1. L'acqua deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) Requisiti microbiologici:
Escherichia colimax 100 ufc (MPN)/100 ml
Enterococchimax 50 ufc (MPN)/100 ml
Pseudomonas aeuruginosamax 10 KbE/100 ml

b) Requisiti chimico-fisici:
 
Saturazione d'ossigenotra 60% - 120%
Trasparenzaalmeno 2 m, ovvero a profondità inferiori, visibilità del fondo nel punto più profondo
Fosforo totalemax 15 µg/l
pH6 – 9

Temperatura dell'acquaValore guida < 24°C

In caso di superamento del valore guida le analisi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) sono eseguite settimanalmente.
 

Art. 5

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'esercizio di una piscina naturale pubblica è soggetto a dichiarazione d'inizio attività da inoltrare almeno 30 giorni prima della messa in esercizio al Servizio igiene e sanità pubblica del Comprensorio sanitario territorialmente competente. A tal fine è utilizzata la modulistica elaborata dai Servizi Igiene e sanità pubblica.
 

Art. 6

COMPETENZE

1. Il Servizio Igiene e sanità pubblica del Comprensorio sanitario territorialmente competente effettua la vigilanza ed il prelievo ufficiale di campioni d'acqua.
2. L'Agenzia provinciale per l'ambiente svolge le analisi dei campioni d'acqua prelevati nell'ambito del controllo ufficiale.
 

Art. 7

CONTROLLI UFFICIALI

1. Nell'ambito del controllo ufficiale sono verificati i seguenti aspetti:
a) i requisiti di qualità dell'acqua, eventualmente compresi i microrganismi patogeni e le alghe tossiche;
b) l'idoneità e la funzionalità degli impianti tecnici;
c) lo stato generale della piscina naturale e degli impianti accessori.
2.     In caso di superamento dei valori limite dei parametri di cui all'art. 4 il Servizio Igiene e sanità pubblica del Comprensorio sanitario territorialmente competente comunica al Sindaco le prescrizioni necessarie a tutela della salute pubblica.
 

Art. 8

CONTROLLI INTERNI

1. L'utilizzo di disinfettanti chimici non è ammesso nelle piscine naturali, ne deriva che,  rispetto alle piscine tradizionali, sono maggiori i rischi di natura microbiologica per i bagnanti. Per questo motivo è indispensabile l'attento monitoraggio dei parametri di qualità dell'acqua.
2. Il gestore di una piscina naturale pubblica deve svolgere i seguenti controlli interni:

-Prima dell'inizio della stagione balneare

a) svolge opportune analisi dell'acqua e misurazioni al fine di documentare il rispetto dei valori limite dei parametri chimici, fisici, microbiologici dell'acqua di cui all'art. 4;

-Durante la stagione balneare deve:

b) controllare giornalmente la temperatura dell'acqua e la trasparenza;
c) ogni due settimane vanno effettuate le analisi dei seguenti parametri:
- pH
- saturazione d'ossigeno
- Escherichia coli, enterococchi e Pseudomonas aeruginosa.
I campioni per la ricerca batteriologica nell'acqua di vasca devono essere prelevati almeno 3 ore dopo l'inizio dell'attività balneatoria. I campioni vanno prelevati in fase di attiva balneazione, in punti rappresentativi, ad una profondità di ca. 30 cm e  alla distanza di almeno 50 cm dalla sponda.
3. I controlli giornalieri previsti alla lettera b) vanno annotati per iscritto in un quaderno di servizio, ove sono riportati anche i casi di eventuali scostamenti dai valori limite e i provvedimenti adottati. Quaderno di servizio e referti di laboratorio vanno conservati per 3 anni.
 

Art. 9

REQUISITI GENERALI

1. L'intera zona attorno alla piscina naturale va recintata.
2. Va evitata la permanenza nella piscina naturale di pesci e uccelli acquatici.
3. Non è ammesso l'accesso di animali domestici alla piscina naturale.
4. Non è ammesso l'utilizzo di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua.
5. Spazi d'acqua separati destinati ai bambini, rappresentano una situazione di rischio da un punto di vista igienico. Tali spazi devono essere integrati nel ciclo dell'acqua della piscina naturale.
6. I gestori delle piscine naturali devono esporre all'entrata della piscina, in una zona ben visibile, il regolamento di balneazione che contiene regole d'igiene personale e di comportamento in acqua a tutela della qualità dell'acqua di piscina e della sicurezza dei bagnanti.
7. Deve essere previsto un numero adeguato di spogliatoi, docce, impianti sanitari.
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