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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 786 del 16.05.2011
Tassa automobilistica provinciale - Snellimento delle procedure di riscossione

Con la legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 1999 la tassa automobilistica provinciale.
 
L'attività di recupero tributario eseguita dall'amministrazione provinciale in caso di omessi, insufficienti o tardivi pagamenti della tassa automobilistica si è svolta fino ad oggi per ogni singolo anno d'imposta, nel rispetto dei termini di prescrizione, nelle seguenti tre fasi:
a) avviso bonario (circa 34.000 avvisi annui inviati con posta ordinaria un anno e mezzo dopo la fine dell'anno d'imposta);
b) avviso di accertamento (circa 17.000 avvisi annui notificati due anni e mezzo dopo la fine dell'anno d'imposta);
c) cartella esattoriale (circa 12.000 cartelle annue notificate quattro anni e mezzo dopo la fine dell'anno d'imposta) e successive procedure esecutive.
 
Fino all'anno 2010 (anno d'imposta 2007) l'agente della riscossione per la Provincia di Bolzano Equitalia Trentino Alto Adige Südtirol Spa è stato incaricato della stampa e della notifica degli atti di accertamento (fase b), di cui all'articolo 21quater della l.p. 9/1998.
La notifica dell'accertamento deve avvenire entro il terzo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, così come previsto dall'articolo 5, comma 51 del d. l. 30.12.1982 n. 953.
 
Per le posizioni non sanate con la procedura di accertamento, lo stesso agente della riscossione provvede a notificare le relative cartelle di pagamento iscritte a ruolo dall'ufficio tributi provinciale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (fase c).
 
L'articolo 21sexies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 prevede la possibilità di irrogare mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per irregolare versamento del tributo.
 
L'attuale cartella esattoriale consente all'amministrazione di indicare i dati fiscali necessari al contribuente per comprendere chiaramente le motivazioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria, garantendogli il diritto di difesa nel caso in cui decida di ricorrere contro l'iscrizione a ruolo.
 
La notifica diretta della cartella di pagamento, senza previo invio dell'atto di accertamento permette di ridurre i tempi di recupero coattivo della tassa dai cinque anni attuali a tre, rispettando il termine triennale di prescrizione della contestazione tributaria.
 
Sono inoltre individuate di seguito ulteriori motivazioni che inducono l'amministrazione a saltare la fase dell'atto di accertamento per procedere in anticipo all'iscrizione a ruolo delle posizioni irregolari:
- per i passati anni d'imposta già contestati si è riscontrata la maggiore efficacia del ruolo coattivo rispetto agli atti di accertamento;
- la maggiore reattività del debitore alla ricezione della cartella esattoriale permette la rapida definizione della posizione tributaria non solo con il pagamento, ma anche, qualora l'importo richiesto non sia effettivamente dovuto, con la regolarizzazione della stessa in seguito al riesame, in autotutela, richiesto dal contribuente;
- l'iscrizione a ruolo senza preventivo invio dell'atto di accertamento determina un risparmio di costi per l'amministrazione stimato in 55.000,00 euro annui;
- altre amministrazioni hanno adottato da alcuni anni tale procedura semplificata che ha dato risultati positivi relativamente all'efficacia della riscossione e alla riduzione dei costi e dei tempi dell'attività complessiva di recupero, garantendo altresì un più rapido aggiornamento degli archivi tributari.
Ciò premesso,

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:
 
1. di procedere a partire dall'anno 2011, e quindi con decorrenza dall'anno d'imposta 2008, al recupero della tassa automobilistica provinciale di cui alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, nonché delle relative sanzioni ed interessi, direttamente con lo strumento della riscossione coattiva mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza previa notifica dell'atto di accertamento;
 
2. l'attività di recupero tributario eseguita dell'amministrazione provinciale in caso di omessi, insufficienti o tardivi pagamenti della tassa automobilistica si svolge per ogni singolo anno d'imposta nelle seguenti due fasi anziché tre:
a) avviso bonario, inviato con posta ordinaria;
b) cartella esattoriale, notificata entro i termini di legge, e successive procedure esecutive.
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