Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) Ciascun capocantoniere dovrà costantemente portare con se il libretto di servizio per presentarlo su richiesta di ogni superiore gerarchico preposto al servizio, affinché questi possa scrivervi gli ordini ed i rilievi che credesse opportuni.
(2) Il libretto di servizio, conterrà, fra l'altro:
l'orario di lavoro;
inventario attrezzi e macchinario della sottozona;
indirizzi e numeri telefonici;
elenco delle festività;
norme di comportamento (dal regolamento);
inventario indumenti dei cantonieri della sottozona; istruzioni varie (incidenti, statistiche, congedi, infortuni, ecc.);
pronto intervento e danni alluvionali.