Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) L'amministrazione, a suo giudizio insindacabile, può trasferire un cantoniere da un cantone ad un altro, tenendo anche presente quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, ed all'ultimo comma del precedente articolo. Parimenti può essere trasferito il capocantoniere.
(2) Detti trasferimenti sono normalmente proposti all'amministrazione dall'Ingegnere capo.
(3) Il cantoniere ed il capocantoniere trasferiti d'ufficio hanno diritto alle indennità di trasferimento ed al rimborso delle spese secondo le vigenti disposizioni. Tale diritto non sussiste per i trasferimenti effettuati in accoglimento di domanda del cantoniere o del capocantoniere interessato.