Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) L'amministrazione fornirà ad ogni cantoniere e capocantoniere:
(2) L'amministrazione inoltre potrà fornire a ciascun capocantoniere i seguenti attrezzi:
(3) I cantonieri e capicantonieri dovranno avere la massima cura per la buona conservazione degli oggetti ed utensili loro forniti dall'amministrazione.
(4) I cantonieri ed i capicantonieri saranno forniti degli indumenti in conformità delle norme di regolamento in vigore.