Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) A ciascun cantoniere è affidato un tratto di strada o cantone sul quale in via ordinaria deve esclusivamente impiegare l'opera propria, conformemente agli ordini e alle istruzioni del rispettivo capocantoniere agli ordini e alle istruzioni del rispettivo capocantoniere o capozona, con assoluto divieto di eseguire ordini e servizi per conto e interessi degli appaltatori o di estranei.
(2) Più cantoni stradali formano una sottozona, alla quale è preposto un capocantoniere; più sottozone formano una zona, alla quale è preposto un geometra capozona.
(3) Spetta all'Ingegnere capo di proporre all'amministrazione di determinare e di variare la lunghezza dei cantoni, il numero e l'estensione delle zone e sottozone, tenuto conto della lunghezza della rete stradale e del numero dei posti previsti nell'organico del personale.