(1) Il personale in servizio alle data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di vigile del fuoco nella Va qualifica funzionale rimane inquadrato ad esaurimento in tale qualifica funzionale e nel profilo professionale rivestito, con la possibilità di accesso alla qualifica di vigile del fuoco scelto e di vigile del fuoco capo ad esaurimento nella Va qualifica funzionale secondo i relativi requisiti previsti dall'articolo 3 e con l'ulteriore possibilità della mobilità orizzontale nel profilo professionale di capo squadra e reparto secondo i requisiti e le modalità previsti dagli articoli 3 e 4.
(2) Per la mobilità verticale del predetto personale in profili di qualifiche funzionali superiori vale la disciplina generale prevista per il vigile del fuoco, nonché, quando rivestirà il profilo professionale di capo squadra e reparto, quella generale prevista per il medesimo.
(3) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di capo squadra o capo reparto nella VIa qualifica funzionale rimane inquadrato ad esaurimento in tale qualifica e nel profilo professionale rivestito, con la possibilità di accesso alla qualifica di vice capo reparto e capo reparto ad esaurimento nella VIa qualifica funzionale secondo i relativi requisiti e le modalità previsti dall'articolo 4 e con l'ulteriore possibilità della mobilità orizzontale nel profilo professionale di assistente antincendi secondo i requisiti e le modalità previsti rispettivamente dall'articolo 4 e 5.
(4) Per la mobilità verticale del personale di cui al comma 3 in profili di qualifiche funzionali superiori vale la disciplina generale prevista dall'articolo 5.
(5) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di assistente tecnico antincendi nella VIa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di assistente antincendi nella VIa qualifica funzionale. In relazione al requisito di appartenenza per quattro anni alla qualifica di assistente tecnico antincendi per il passaggio alla qualifica di assistente antincendi superiore vengono presi in considerazione anche i tempi in cui il personale del presente comma era inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico antincendi.
(6) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi nella VIIa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di ispettore antincendi nella VIIa qualifica funzionale.
(7) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di ispettore tecnico antincendi nella VIIa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di esperto antincendi nella IXa qualifica funzionale nella qualifica di esperto antincendi.
(8) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale ispettore tecnico antincendi coordinatore nella IXa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di esperto antincendi nella IXa qualifica funzionale nella qualifica di esperto antincendi direttore.