(1) A decorrere dal 1°luglio 2001 lo stipendio in godimento, l'indennità integrativa speciale, l'importo di cui all'articolo 2, comma 4 del contratto collettivo intercompartimentale aggiuntivo del 4 gennaio 1996 dei dirigenti di cui all'art. 12, commi 4 e seguenti dell'accordo di comparto per i dipendenti comunali dell'8.7.1994 inquadrati in livelli ad esaurimento sono aumentati del 2,8% ed a decorrere dal 1° luglio 2002 del 2,7 %.
(2) Gli elementi retributivi di cui al comma 1 sono, inoltre, aumentati in favore del personale ivi indicato con le decorrenze e secondo le misure previste per gli aumenti di carattere generale degli stipendi previsti per la generalità del personale per gli anni 2003 e 2004.
(3) Al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel corso dell'anno 2001, 2002, 2003 o 2004 l'aumento retributivo previsto dal presente articolo per l'anno di cessazione è rideterminato, calcolando l'aumento relativo in dodicesimi in relazione ai mesi interi di servizio prestati nell'anno medesimo.
(4) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per il corrispondente personale dirigente ad esaurimento del comparto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente contratto.