Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Possono essere esclusi dal corso gli allievi per i quali, durante lo svolgimento del corso di studi, venissero a mancare quei requisiti fisici e psicologici già richiesti per l'ammissione, oppure coloro che con insufficiente rendimento scolastico pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso oppure coloro che abbiano subito condanne penali già passate in giudicato.
(2) La decisione in proposito spetta al consiglio direttivo. La decisione, presa a maggioranza, è immediatamente efficace.