(1) Le mozioni di sfiducia all'Ufficio di presidenza del Consiglio o a singoli/singole componenti dello stesso deve essere motivata e votata per appello nominale, a meno che non sia richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno cinque consiglieri/consigliere. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri/consigliere.
(2) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dell'Ufficio di presidenza o di singoli/singole componenti dello stesso comporta la decadenza dell'intero Ufficio di presidenza ovvero la decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza.
(3) Nel caso decadessero contemporaneamente sia il/la Presidente che il/la Vicepresidente o i/le Vicepresidenti, assume la presidenza provvisoria del Consiglio, al solo fine di procedere all'elezione suppletiva, il consigliere/la consigliera più anziano/anziana che non sia componente della Giunta provinciale.
(4) Per le mozioni di sfiducia non è ammessa la procedura d'urgenza.