(1) La mozione pervenuta almeno 15 giorni prima del primo giorno fissato per la sessione del Consiglio è posta all’ordine del giorno della sessione medesima.
(2) Tuttavia, qualora i presentatori/le presentatrici o uno di essi/una di esse chiedano che una mozione pervenuta dopo la scadenza del suddetto termine venga inclusa nell’ordine del giorno, si applica la procedura prevista dall'articolo 62. 141)
(3) La discussione e la votazione di una mozione iscritta all’ordine del giorno non può essere rinviata se non con il consenso dei firmatari/delle firmatarie della mozione stessa.
(4) Il Consiglio può comunque anticipare, a maggioranza dei due terzi dei presenti, la trattazione dei disegni di legge la cui approvazione urgente è ritenuta di interesse provinciale. 142)