(1) Il collegio dei capigruppo può decidere, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 3, di tenere nell'ambito di ciascuna sessione di sedute, tranne in quelle dedicate esclusivamente al bilancio o convocate al di fuori di quelle in calendario, un dibattito di attualità, in alternativa alla trattazione di interrogazioni su temi di attualità di cui all’articolo 111. In questo caso alle interrogazioni su temi di attualità viene fornita risposta scritta.
(2) La richiesta di svolgimento del dibattito di attualità va presentata per iscritto, con l'indicazione del tema prescelto e la firma di un/una capogruppo, almeno 15 giorni lavorativi prima della successiva sessione. Ogni tema può essere trattato solo una volta all'anno. Se un tema di un gruppo richiedente è già stato trattato nell'ambito di un dibattito di attualità, lo stesso gruppo può richiederne la trattazione solo nella legislatura successiva.
(3) Il dibattito viene aperto da un consigliere/una consigliera del gruppo richiedente/dei gruppi richiedenti, il quale/la quale può parlare per 15 minuti al massimo. La durata massima dei successivi interventi è di 150 minuti, nell'ambito dei quali ogni consigliere/consigliera può intervenire in misura proporzionale ai relatori iscritti, il cui numero è comunicato al Presidente/alla Presidente dai rispettivi capigruppo prima dell'inizio del dibattito di attualità, e comunque per non più di 15 minuti. Ogni oratore può intervenire una sola volta. Dopodiché la Giunta provinciale ha a disposizione in totale 15 minuti per la sua presa di posizione. Il dibattito di attualità non può superare i 180 minuti per sessione. 138)
(4) Nell'ambito del dibattito di attualità non vengono presentate mozioni né adottate deliberazioni.
L'art. 111/bis è stato inserito dall'art. 47 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
L'art. 111/bis, comma 3, è stato così modificato dall'art. 27 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.