(1) In caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca di uno dei/una delle componenti dell’Ufficio di presidenza, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva, secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 7, scegliendo il nuovo/la nuova componente fra i consiglieri/le consigliere del gruppo linguistico al quale il/la componente da sostituire apparteneva.
(2) Le dimissioni di uno dei componenti/una delle componenti dell’Ufficio di presidenza sono irrevocabili; le elezioni suppletive sono poste all’ordine del giorno della prima seduta successiva. 13)
(3)14)