(1) Per l'elezione del/della Presidente della Provincia, i partiti o raggruppamenti politici presentano, tramite i rispettivi gruppi consiliari, una dichiarazione di governo, che viene inviata dai rispettivi capigruppo al/alla Presidente del Consiglio.
(2) Ricevuta la dichiarazione di governo, il/la Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, per l’elezione del/della Presidente della Provincia, allegando all’avviso di convocazione la dichiarazione di governo.
(3) Nel corso dell’eventuale dibattito che precede l’elezione del/della Presidente della Provincia ogni consigliere/a può intervenire due volte per complessivi 10 minuti. Prima dell’elezione il/la Presidente della Provincia proposto/a ha a disposizione 10 minuti per la sua presa di posizione sugli interventi dei consiglieri.
(4) Il/La Presidente della Provincia è eletto/eletta dal Consiglio fra i suoi/le sue componenti con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio.
(5) Se alla prima votazione nessun consigliere/nessuna consigliera ha ottenuto la prescritta maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta o in sedute successive, che il/la Presidente del Consiglio convoca a intervalli non superiori a 10 giorni, vengono effettuate ulteriori votazioni fintanto che un consigliere/una consigliera non ottiene la prescritta maggioranza assoluta dei voti.
(6) Il/La Presidente del Consiglio procede alla proclamazione dell’eletto/dell’eletta.
(7) Fino alla nomina degli assessori/delle assessore il/la neoeletto/a Presidente della Provincia adotta gli atti di competenza della Giunta provinciale che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità."