(1) Le dimissioni di un consigliere/una consigliera provinciale devono essere accettate dal Consiglio provinciale; la relativa comunicazione irrevocabile e l’eventuale surroga vengono iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Ogni consigliere/consigliera può intervenire per non più di cinque minuti. Il Consiglio vota sull'accettazione delle dimissioni a scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 75, comma 1.
(2) Le dimissioni hanno effetto a partire dalla loro accettazione da parte del Consiglio.
(3) Negli altri casi di cessazione anticipata dal mandato di consigliere/consigliera il Consiglio si riunisce entro quindici giorni per adempiere agli eventuali oneri susseguenti e per procedere al giuramento del consigliere/della consigliera subentrante.