(1) Nel contratto di comparto vengono stabilite le modalità ed i criteri per assegnare al personale dirigente l'indennità di risultato, tenuto conto dei seguenti principi:
(2) Ai fini dell'assegnazione dell'indennità di risultato è assegnato un apposito fondo corrispondente al 20 % delle indennità di funzione spettante per l'anno di riferimento al personale dirigente raggruppato nella stessa struttura dirigenziale, esclusa la tredicesima. L'importo massimo dell'indennità di risultato annuale non può superare 25 % dell'indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata. Per le posizioni dirigenziali di vertice e le altre posizioni individuate a livello di comparto l'indennità di risultato annuale non può superare il 20 % dell'indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata. 4)
(3) Nel contratto di comparto, in alternativa al compenso per lavoro straordinario, può essere prevista una maggiorazione dell'indennità risultato per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedano un impiego ulteriore di risorse di tempo oltre il normale orario di lavoro.
(4) 5)