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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 5 aprile 2016, n. 364
Standard minimi per la formazione nel settore del soccorso e dell'emergenza urgenza. Revoca delle deliberazioni 22 aprile 2013, n. 615, del 3 giugno 2013 n. 832 e del 22 luglio 2014, n. 923

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Disposizioni in caso di assenza, inclusa l’aspettativa e rientro nel settore del soccorso sul territorio.

Per autiste soccorritrici, autisti soccorritori, soccorritrici volontarie e soccorritori volontari:

1. Durata dell'assenza inferiore a un anno:

Vi è obbligo di aggiornamento annuale.

2. Durata dell'assenza da un anno a due anni:

Vi è obbligo di aggiornamento annuale nell’anno di rientro.

Inoltre per entrambi i livelli dovrà essere svolto interamente il modulo formativo BLS-D.

3. Durata dell’assenza dai due ai tre anni:

Vi è obbligo di aggiornamento annuale nell’anno di rientro.

Dovranno, inoltre, essere svolti interamente i moduli formativi BLS-D e BTLS 1 per il livello A e i moduli formativi BLS-D e BTLS-2 per il livello B.

4. Durata dell’assenza superiore a tre anni:

Vi è obbligo di aggiornamento annuale nell’anno di rientro.

Dovranno, inoltre, essere svolti interamente i moduli formativi BLS-D e BTLS-1 per il livello A e i moduli formativi BLS-D e BTLS-2 per il livello B.

Per il livello B vi è inoltre obbligo alla partecipazione di un modulo PBLS-D.

Per tutti e due i livelli vi è inoltre l’obbligo dell’attività documentata nel servizio di soccorso/trasporto infermi come terzo membro dell’equipaggio per un totale di 25 interventi documentati.

Ad assolvimento degli elementi formativi sopra indicati verrà riconcesso il riconoscimento del livello formativo precedentemente conseguito.

Per il personale infermieristico e medico attivo nel servizio di emergenza:

Per ogni anno di assenza dal servizio è da documentare il parere positivo della o del tutor sull’assolvimento di due turni di servizio di 12 ore ciascuno.

Dovranno inoltre essere presentati i certificati BLS-D e PBLS-D o equivalenti, in corso di validità come da linee guida internazionali.