(1) Il comma 5 dell’articolo 9/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Per l’assistenza sanitaria a tutti gli ospiti delle case di riposo il comprensorio sanitario competente mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari ed i medicinali.”
(1) Gli articoli 4, 7, 16 e 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, sono abrogati.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.