(1) Il presente regolamento ridisciplina la composizione della commissione che formula il giudizio finale sulla formazione specifica in medicina generale, in esecuzione dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(1) La commissione che formula il giudizio finale sulla formazione specifica in medicina generale è composta da:
(2) I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.”
(1) Nella commissione di cui all’articolo 2 le nomine avvengono secondo un rapporto equilibrato fra i generi ai sensi della normativa vigente in materia di parificazione e promozione delle donne.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.