(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:
“b) entro il 31 dicembre 2014 per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti prescrizioni, a condizione che il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11 e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile. A conclusione dei lavori di adeguamento, e, comunque, entro il 31 dicembre 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio.”
(2) L’articolo 27 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“Art. 27 (Disposizioni transitorie)
1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2014 alle presenti disposizioni.”
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.