(1) In esecuzione dell’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17, sono soppressi gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6.
(1) Le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della biblioteca.
(1) L’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, è così sostituito:
„Art. 10 (Il revisore/La revisora dei conti)
1. Il revisore/La revisora dei conti è nominato/nominata dalla Giunta provinciale. Egli/Essa deve essere scelto/scelta tra persone iscritte rispettivamente all'albo dei revisori e delle revisore contabili, dei dottori e delle dottoresse commercialisti, dei ragionieri e delle ragioniere. Il revisore/La revisora dei conti rimane in carica per la durata di quattro anni e può essere riconfermato/riconfermata. Egli/Essa è revocabile in caso di inadempienza e sono rieleggibili.
2. Il revisore/La revisora dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale della Biblioteca, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.”
(1) Nell’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, le parole “al collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole “al revisore/alla revisora”.
(1) Nel comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, le parole “del collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole “del revisore/della revisora dei conti”.
(1) Sono abrogati gli articoli 3, 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.