(1) La dotazione finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle maggiori entrate stimate che derivano ai comuni dall’introduzione dell’imposta municipale ad aliquote base, al lordo delle minori entrate derivanti delle eventuali agevolazioni introdotte dai comuni ai sensi dell’articolo 1.
(2) Gli effetti dell'accantonamento effettuato dallo Stato a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali della Provincia di cui al comma 13/bis dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, sono disciplinati con l’accordo sulla finanza locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 6)