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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 5 aprile 2016, n. 354
Approvazione dei criteri per la formazione aziendale in una professione oggetto d'apprendistato nell'ambito di una misura di riabilitazione lavorativa

Allegato

Criteri per la formazione aziendale in una professione oggetto d’apprendistato nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa

Art. 1
Campo di applicazione

1. Questi criteri regolano la formazione aziendale in una professione oggetto d’apprendistato che si svolge in una istituzione pubblica nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa. Il fondamento legislativo è l’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2
Finalità

1. La finalità della formazione aziendale di cui all’articolo 1, comma 1, è quella di dare alla persona interessata la possibilità di svolgere un regolare apprendistato e di conseguire l’attestato di una scuola professionale. La formazione aziendale si svolge in questo caso attraverso una misura di riabilitazione lavorativa invece che con un contratto d’apprendistato.

Art. 3
Destinatari

1. I destinatari sono persone che aderiscono a una misura di riabilitazione lavorativa ai sensi dell’articolo 4.

Art. 4
Misure di riabilitazione lavorativa ammesse

1. I presenti criteri trovano applicazione per le seguenti misure di riabilitazione lavorativa realizzate dalle istituzioni pubbliche dei Servizi sociali:

a) misure di riabilitazione lavorativa dei Servizi riabilitativi lavorativi per persone affette da malattia psichica, da dipendenza o con disabilità;

b) misure di riabilitazione lavorativa dei centri di addestramento professionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

c) accordi individuali per l’occupazione lavorativa ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

d) progetti d’inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.

Art. 5
Compiti dell’istituzione e standard

1. L’istituzione pubblica interessata dei Servizi sociali deve adempiere ai compiti dell’azienda formatrice e agli standard formativi aziendali ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, della legge.

2. Se l’istituzione pubblica vuole realizzare per la prima volta un progetto formativo in una determinata professione oggetto d’appren-distato, il direttore/la direttrice dei Servizi sociali, della Comunità comprensoriale o dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano deve comunicare all’Ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano, utilizzando il modulo fornito dall’ufficio, l’adempimento dei relativi standard formativi ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, della legge.

3. La formazione per formatori/formatrici di apprendisti ai sensi dell’articolo 8, comma 3,

lettera a), della legge si considera completata se il formatore/la formatrice della pubblica istituzione presta attività in uno dei seguenti profili professionali:

a) educatore/educatrice al lavoro o istitutore/istitutrice;

b) educatore/educatrice sociale o educatore/ educatrice per soggetti portatori di handicap;

c) operatore/operatrice socio-assistenziale, assistente per soggetti portatori di handicap oppure profili equiparati.

Art. 6
Durata del progetto e crediti formativi

1. Il periodo della misura di riabilitazione lavorativa deve corrispondere alla durata dell’apprendistato per la corrispondente professione. È anche possibile sommare per questo obiettivo diverse misure di riabilitazione lavorativa.

2. Per una misura di riabilitazione lavorativa a tempo parziale si deve adempiere ai requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge.

3. Se l’allievo/l’allieva al termine della misura di riabilitazione lavorativa non ha ancora raggiunto gli obiettivi didattici del quadro formativo aziendale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge o non ha ancora concluso con successo la scuola professionale, il progetto formativo può essere prolungato oltre la durata dell’apprendistato per la professione corrispondente.

4. Nel caso che l’allievo/l’allieva passi dalla misura di riabilitazione lavorativa a un regolare rapporto d’apprendistato nella medesima professione, i periodi formativi già svolti vengono considerati nel computo del periodo d’apprendistato.

Art. 7
Comunicazione del progetto formativo

1. Il direttore/La direttrice dei Servizi sociali, della Comunità comprensoriale o dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano comunica il progetto formativo nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa all’Ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano via e-mail utilizzando il modulo fornito dall’ufficio. L’allievo/L’allieva è iscritto/iscritta d’ufficio alla scuola professionale di competenza, che frequenta come regolare alunno/alunna.

Art. 8
Provvidenze

1. Gli allievi/Le allieve ai sensi di questi criteri hanno diritto alle provvidenze di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 555 del 12 maggio 2015, Capo IV, “Provvidenze per l’apprendistato”, articoli da 14 a 18, e successive modifiche.

Art. 9
Doveri del direttore/della direttrice dell’istituzione formatrice

1. Il direttore/La direttrice dell’istituzione formatrice di cui all’articolo 5, comma 2, deve adempiere agli obblighi di cui all’articolo 9 della legge.

Art. 10
Doveri dell’allievo/dell’allieva

1. L’allievo/L’allieva deve adempiere agli obblighi dell’apprendista di cui all’articolo 10 della legge.