(1) Gli stipendi mensili lordi iniziali dei livelli retributivi del personale di cui all'articolo 1, escluso il personale del comparto del servizio sanitario provinciale, nonché l'indennità integrativa speciale e l'importo mensile lordo di lire 121.000 di cui all'articolo 2, comma 4, del contratto collettivo intercompartimentale aggiuntivo del 4 gennaio 1996 sono aumentati come segue:
(2) La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno precedente lavorativo. La tredicesima mensilità viene corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, il 18 dicembre ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno precedente lavorativo.