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In vigore al: 19/04/2016

t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 31)
Regolamento sulle attività extraservizio

1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2016, n. 3.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le attività extraservizio che possono essere svolte dal personale dipendente degli enti di cui al comma 2, in osservanza delle disposizioni sull’incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi. Il regolamento contiene inoltre disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività non consentiti.

(2) Il presente regolamento si applica al personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano anche al personale docente ed educativo, dirigente e ispettivo delle scuole a carattere statale.

(3) Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale.

massimeDelibera 30 settembre 2013, n. 1406 - Articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - attuazione (modificata con delibera n. 768 vom 30.06.2015)

Art. 2 (Limitazioni)

(1) Le attività extraservizio sono soggette alle seguenti limitazioni:

  1. non devono comportare un conflitto d’interesse;
  2. il relativo impegno temporale non deve pregiudicare in alcun modo l’attività di servizio;
  3. possono essere svolte solamente al di fuori dell’orario di lavoro;
  4. per la relativa effettuazione non è consentito l’uso delle strutture e dei mezzi dell’ente di appartenenza;
  5. deve essere in ogni caso garantito il recupero psicofisico.

(2) Il personale che intende svolgere attività extraservizio deve informare per iscritto il superiore competente e la ripartizione o struttura competente in materia di personale sugli interessi finanziari o non finanziari che possono comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta, il personale fornisce ulteriori informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale e tributaria.

(3) Il superiore competente esercita la funzione di vigilanza e ha l’obbligo di informare la ripartizione o struttura competente per il personale in ordine all’osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale.

Art. 3 (Attività extraservizio consentite senza autorizzazione)

(1) Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio senza autorizzazione:

  1. cariche non remunerate presso società cooperative, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
  2. attività per le quali non è previsto alcun compenso;
  3. cariche presso società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità;
  4. partecipazioni a società di capitali o partecipazioni in qualità di socio accomandante in società in accomandita semplice, sempreché non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali;
  5. mandati politici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità.

(2) In caso di attività non remunerate possono essere rimborsate le spese documentate e corrisposti i gettoni di presenza.

Art. 4 (Attività extraservizio di modica entità)

(1) Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio, a condizione che il relativo compenso non superi l’importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare:

  1. attività di relatore;
  2. attività artistiche;
  3. collaborazioni occasionali;
  4. attività accessorie pagate con voucher o simili.

(2) In questi casi è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2. L’attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica.

Art. 5 (Attività extraservizio previa autorizzazione)

(1) Il personale può, previa autorizzazione, eseguire saltuariamente le seguenti attività extraservizio lucrative entro il limite di cui al comma 2:

  1. attività di commercio, di industria o di libera professione;
  2. attività nell’ambito di rapporti di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici, purché non sia superato il limite massimo dell’orario di lavoro di 48 ore settimanali medie; le ore per le attività di insegnamento sono ricalcolate a tal fine in ore amministrative secondo le disposizioni vigenti;
  3. cariche in società costituite a fine di lucro;
  4. attività agricole;
  5. altre attività remunerate.

(2) I proventi lordi rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche non possono superare in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di 7.000,00 euro.

(3) Le autorizzazioni all’esercizio di attività extraservizio sono rilasciate dal direttore/dalla direttrice della ripartizione o struttura competente in materia di personale, previo parere del superiore competente.

Art. 6 (Ulteriori prestazioni di lavoro del personale a tempo parziale)

(1) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di ulteriori prestazioni di lavoro, nel rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2, sempreché l’ente non offra un adeguato impiego a tempo pieno. In tal caso i proventi lordi, rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, non possono superare in ogni caso complessivamente il 130 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale.

(2) In caso di rapporto a tempo parziale, a richiesta oppure non appena l’ente di appartenenza offre la possibilità di un rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trova applicazione il limite di reddito di cui all’articolo 5, comma 2.

(3) Il limite di reddito di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti del personale assunto nei settori dell’istruzione e della ricerca scientifica con contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.

Art. 7 (Assenze dal servizio)

(1) Alla luce delle disposizioni del presente regolamento le attività extraservizio possono essere autorizzate anche in caso di assenza dal servizio, previa richiesta dettagliatamente motivata da parte del personale.

(2) In caso di assenza retribuita possono essere eseguite solo le attività extraservizio di modica entità di cui all’articolo 4; in caso di assenza non retribuita trova applicazione il limite di reddito di cui all’articolo 5, comma 2.

(3) Il superamento dei limiti di reddito di cui al comma 2 può essere autorizzato nei seguenti casi:

  1. dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto e imprevisto disagio personale;
  2. per concedere al personale per una sola volta e al massimo per un anno la possibilità di svilupparsi o riorientarsi professionalmente.

(4) In caso di assenza per malattia o di congedo obbligatorio per maternità non è consentito lo svolgimento di alcuna attività extraservizio.

Art. 8 (Gestione e controllo delle attività extraservizio)

(1) Per la gestione e l’autorizzazione delle attività extraservizio del proprio personale i singoli enti possono utilizzare sistemi telematici.

(2) Ai fini della verifica del rispetto dei limiti, il personale comunica annualmente al proprio ente di appartenenza, entro il termine e secondo le modalità dallo stesso prestabiliti, i proventi lordi dell’attività extraservizio.

(3) Il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, relativo all’obbligo di comunicazione dei soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico a una persona dipendente da un ente pubblico, non trova applicazione se il personale interessato vi provvede direttamente.

(4) Gli enti di appartenenza eseguono controlli a campione sulle attività extraservizio autorizzate e possono eseguire controlli a campione su tutto il proprio personale.

(5) Le attività extraservizio autorizzate nell’anno solare sono pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo sul sito internet “Amministrazione trasparente“ dell’ente di appartenenza.

(6) L’esecuzione di un’attività extraservizio in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed eventualmente la revoca dell’autorizzazione.

Art. 9 (Attività istituzionali remunerate da terzi)

(1) Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali, svolge saltuariamente attività remunerate da terzi all’ente di appartenenza, può essere assegnata un’indennità di istituto, tenendo conto dell’ammontare dei compensi percepiti dall’ente di appartenenza e delle risorse dallo stesso impiegate per la relativa attività.

Art. 10 (Attività presso altre strutture pubbliche)

(1) Le attività svolte presso altre strutture provinciali, altri enti pubblici provinciali o scuole a carattere statale non sono considerate attività extraservizio se le retribuzioni del personale sono a carico dell’amministrazione provinciale. In questi casi l’attività è retribuita mediante i previsti elementi di retribuzione e non sono ammissibili compensi diretti al personale.

(2) Nei casi indicati al comma 1 le ore dei contratti individuali di lavoro non possono superare complessivamente il monte ore di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Le ore per le attività di insegnamento sono ricalcolate a tal fine in ore amministrative secondo le disposizioni vigenti. La prestazione di eventuali ulteriori ore può essere pagata solo mediante gli elementi di retribuzione aggiuntivi.

Art. 11 (Disposizioni particolari per il personale dirigente)

(1) Fatta salva l’osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, il personale dirigente può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attività extraservizio occasionali e temporanee che comportino un impegno non significativo ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate.

(2) Le autorizzazioni sono rilasciate dal direttore generale/dalla direttrice generale, previo parere del diretto superiore.

(3) Per quanto riguarda l’esercizio dell’attività libero-professionale, trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale.

Art. 12 (Disposizioni particolari per il Corpo forestale provinciale)

(1) Fermo restando il rispetto delle norme generali sull’incompatibilità e sul cumulo di impieghi, sono incompatibili con l’appartenenza al Corpo forestale provinciale le seguenti cariche e attività:

  1. sindaco, assessore comunale, presidente di comunità comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un’azienda municipalizzata;
  2. presidente di un consorzio di bonifica, di un’interessenza o di un’amministrazione separata di beni di uso civico;
  3. membro di giunta di un’amministrazione separata di beni di uso civico;
  4. rappresentante dell’associazione cacciatori più rappresentativa a livello provinciale o comprensoriale, rettore o membro di giunta di riserva di caccia o rettore o guardia venatoria volontaria di una riserva privata di caccia;
  5. comandante di un corpo dei vigili del fuoco volontario;
  6. presidente o gestore di un’acqua da pesca nell’ambito della propria circoscrizione di vigilanza;
  7. presidente di un’associazione turistica;
  8. attività che possano dar luogo a conflitti di interesse nell’ambito di approvazioni, sorveglianza e controllo, come consulenza, progettazione, direzione dei lavori o rilievi tecnici.

(2) Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l’ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio e il posto di custodia ittico-venatoria.

(3) Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresì applicazione le disposizioni speciali sull’incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi previste per il predetto personale.

Art. 13 (Incarichi a personale collocato a riposo)   

(1) Per gli incarichi consentiti e non consentiti al personale collocato a riposo trovano direttamente applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 14 (Incarichi e attività non consentiti) 

(1) Gli incarichi e le attività che non rispettano le disposizioni del presente regolamento o di altre norme vigenti sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi non sono consentiti.

Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le autorizzazioni per le attività extraservizio, conferite prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2016 rimangono valide, a condizione che a partire dal 1° gennaio 2016 vengano rispettati i limiti di reddito previsti dal presente regolamento.

Art. 16 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2009, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 17 (Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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