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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Criteri relativi allo svolgimento dei tirocini nell'ambito delle attività per l'integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali

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Art. 6
Svolgimento dei tirocini

1. I tirocini sono regolati da una convenzione, stipulata tra l’ente gestore, la struttura ospitante e la/il tirocinante. La convenzione deve contenere:

a) i dati identificativi della/del tirocinante, dell’ente gestore e della struttura ospitante;

b) il nominativo della/del tutor incaricata/incaricato dall’ente gestore;

c) il nominativo della persona di riferimento nominata dalla struttura ospitante;

d) la descrizione del tirocinio: durata, sede, motivazione e finalità;

e) la descrizione del progetto personalizzato elaborato dall’ente gestore insieme alla persona interessata;

f) la valutazione dell’esperienza e l’attestazione delle attività svolte, entrambe a cura della struttura ospitante;

g) i diritti e i doveri della/del tirocinante, della/del tutor dell’ente gestore e della persona di riferimento della struttura ospitante;

h) gli aspetti di carattere amministrativo e finanziario connessi al tirocinio, concernenti i rapporti tra ente gestore e struttura ospitante.

2. Le e i tirocinanti che svolgono regolarmente e correttamente le attività concordate e che raggiungono le finalità sociali proprie del rispettivo programma di integrazione sociale sono valutati positivamente ai fini di quanto previsto dall’articolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

3. Nelle strutture ospitanti nelle quali il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, prevede la presenza del medico competente, la/il tirocinante deve sottoporsi a visita medica preventiva da parte del medico stesso.