(1) I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dalle disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti, per i rifiuti che vengono prodotti nell'attività di pronto intervento nonché, qualora questi vengano trasportati in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto dei rifiuti.
(2) Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai commercianti ambulanti, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.