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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 7 (Borse di studio straordinarie)

(1) Alle studentesse ed agli studenti di cui all'articolo 3, che versano in disagiate condizioni economiche e che, per motivi di salute o per altre cause gravi ed eccezionali ad essi non imputabili, non hanno conseguito il merito di studio richiesto per accedere alle borse di studio di cui all'articolo 6, può essere concessa una borsa di studio straordinaria.

(2) Alle studentesse ed agli studenti non coniugati, separati legalmente o divorziati, con figli a proprio carico che, per l'assistenza, la custodia o l'educazione del figlio non hanno conseguito il merito di studio richiesto, possono essere concesse le borse di studio di cui al comma 1. Esse possono essere concesse solo se il figlio, al momento della presentazione della domanda, non ha compiuto il sesto anno di età e la studentessa o lo studente ha conseguito negli studi un merito minimo.

(2/bis) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, può essere concessa una borsa di studio straordinaria a studentesse e studenti che si trovano in uno stato di particolare bisogno.4)

(3) L'ammontare delle borse di studio ed i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno, sono fissati nel bando di concorso per la concessione delle borse di studio ordinarie di cui all'articolo 6.

4)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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