(1) Fatte salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e successive modifiche, a Bolzano e presso le sedi universitarie nel territorio nazionale o nei paesi dell'area culturale tedesca maggiormente frequentate da studentesse e da studenti altoatesini, possono essere istituiti servizi di informazione per studentesse e per studenti, con il compito di:
(2) Il servizio è garantito con personale proprio o tramite la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati o con esperti esterni.
(3) L'amministrazione provinciale può organizzare in Italia e nei paesi dell'area culturale tedesca iniziative e manifestazioni di informazione per le studentesse e per gli studenti nonché attività di aggiornamento per gli operatori del servizio ed assumere le relative spese, comprese quelle di vitto ed alloggio. Essa può, altresì, assumere le spese per l'acquisto, l'elaborazione e la realizzazione di materiale didattico e informativo, hard- e software compresi.