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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 13 (Provvidenze a favore di studentesse edi studenti portatori di handicap)

(1) Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti portatori di handicap di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

  1. finanziamento o rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento;
  2. finanziamento o rimborso delle spese di trasporto;
  3. rimborso delle spese per l'acquisto di mezzi didattici;
  4. finanziamento di altri servizi idonei a superare l'handicap.

(2) I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1.