(1) Il Direttore generale, il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario nonché il Direttore di comprensorio sanitario devono produrre il certificato di frequenza del corso di cui all'articolo 8, comma 4, e di cui all'articolo 11, commi 2 e 5, entro tre anni dalla rispettiva nomina.
(2) Per un periodo di cinque anni dalla costituzione dell'azienda sanitaria il Direttore tecnico-assistenziale può anche essere nominato tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12/bis, comma 6, e coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge erano inquadrati nella posizione di esperto infermieristico tecnico-sanitario o esercitavano le funzioni di Direttore tecnico-assistenziale.136)