In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1958 del 27.07.2009
Modifica della delibera n. 4525/08: “Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: approvazione dei criteri relativi al capo IV (Ricerca e Sviluppo) per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia"(modificata con delibera n. 2499 del 12.10.2009, delibera n. 2616 del 26.10.2009, delibera n. 3000 del 14.12.2009 e delibera n. 26 del 17.01.2011)

…omissis…

1) i criteri di cui allegato A della delibera n. 3250/07 “Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: approvazione dei criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia” sono sostituiti come da allegato A che fa parte integrante alla presente delibera;
 
2) per la validità ed applicazione delle modifiche ed integrazioni di cui al punto 1) valgono le disposizioni di cui all’articolo 10, capo I, allegato A dei criteri di cui alla delibera n. 3250/07.
 
Allegato A

I Parte generale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per attività di ricerca e sviluppo in applicazione di quanto previsto dal Capo IV della legge provinciale 13.02.1997, n. 4.

 

Articolo 2

Normativa comunitaria di riferimento

1. Le agevolazioni alle imprese disposte dalle presenti norme di attuazione saranno concesse nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GUUE L 214 del 9.8.2008);

- Regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (GUUE L 379 del 28.12.2006);

2. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme di attuazione, si farà riferimento alle disposizioni comunitarie.

 

Articolo 3

Tipologia delle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri;

b) mutuo, concesso tramite il fondo di rotazione: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL) é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri.

Per essere ammessa ad agevolazione l'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, su qualunque altro aiuto di cui al presente paragrafo o in regime “de minimis” da essa ricevuto a partire dal 1° gennaio 2008

 

Articolo 4

Cumulo

Gli aiuti previsti dalle presenti norme d’attuazione sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, par.1 del trattato, e con aiuti in regime “de minimis”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità massima stabilita da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

 

Articolo 5

Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono le piccole, medie e grandi imprese di tutti i settori d’attività comprese quelle agricole, del turismo, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi.
2. Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche e le società, che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una delle attività di cui al precedente comma 1. La liquidazione delle agevolazioni è subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione della stessa presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’iniziativa agevolata.

Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni i consorzi e le cooperazioni nonché le associazioni temporanee giuridicamente costituite tra due o più imprese, per i/le quali la normativa vigente non prevede la registrazione nel registro delle imprese.

3. In base ai presenti criterinon possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
b) le imprese in difficoltà come definite dalla normativa comunitaria vigente e, per le PMI, dall’art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008.
4. Tutte le imprese che intendono insediarsi sul territorio provinciale e che vogliono realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, da approvarsi e da finanziarsi da parte dell'Amministrazione provinciale, devono previamente stipulare una convenzione con codesta Amministrazione: questa convenzione stabilisce le condizioni per la concessione dell'agevolazione.
 

Articolo 6

Condizioni di ammissibilità

1. Sono ammesse ad agevolazione solo le attività avviate successivamente alla data di presentazione della domanda. Per le prestazioni esterne vale la data della fattura compresa quella per gli acconti, emesse dopo la presentazione della domanda e per le prestazioni interne vale la data di inizio lavori.
2. Le grandi imprese nella presentazione delle domande oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono dimostrare che per effetto dell’agevolazione potranno aumentare significativamente le dimensioni del progetto o dell’iniziativa, oppure aumentarne in modo significativo la portata o l’importo, oppure ottenere una riduzione significativa dei tempi di realizzazione dello stesso.
 

Articolo 7

Presentazione delle domanda

1. Le domande, provviste se del caso di marca da bollo, redatte su modulistica già predisposta dalla Ripartizione competente, contenente i dati idonei ad individuare l’attività, l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l’iniziativa prevista, nonché tutti i dati necessari per valutare l’ammissibilità degli stessi, sono da presentare, direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate,agli uffici competenti per settore. Non appena gli uffici saranno adeguatamente attrezzati, le domande potranno essere inoltrate anche per via telematica. Le domande relative a progetti riconducibili ad attività di settori diversi, vanno indirizzate all’ufficio competente per il progetto prevalente in termini di spesa.
2. E  ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.
L’importo massimo d’investimento annuo ammesso ad agevolazione per impresa non può superare 2 milioni di Euro.
3. La richiesta di contributo si basa su un elenco dettagliato dei costi. Per spese di importo superiore a 15.000,00 Euro è richiesto un preventivo di spesa.

4. Sono ammesse iniziative di ricerca e sviluppo che sono prevalentemente a favore del territorio provinciale promosse da unità operative o di ricerca ubicate in provincia di Bolzano.

 

Articolo 8

Istruttoria delle domande

1. Dalla data di approvazione del decreto di concessione dell’assessore decorre il termine massimo di tre anni entro il quale deve essere presentata la documentazione di spesa, di cui all  articolo 23, relativa all’investimento o all’iniziativa realizzata.
2. E  fatta salva la possibilità di ottenere una proroga massima di due anni, previa presentazione di motivata richiesta, prima della scadenza del termine triennale.
3. Le domande di agevolazione vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’ufficio competente. Le domande di imprese con sede in zone a struttura debole, di nuove imprese come definite ai punti 3, e 4 dell’allegato 1, nonché di imprese che hanno ottenuto la certificazione di responsabilità sociale (SA 8000) o certificazione simile o imprese già esistenti che avviano una nuova attività sul territorio provinciale possono essere trattate con priorità.
4. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.
5.
a) Per la valutazione delle domande, l’ufficio competente può avvalersi di pareri e stime elaborati da esperti esterni o interni all’amministrazione provinciale.

b) Per progetti che contengono spese di ricerca industriale superiori a 200.000,00 Euro, l’impresa deve allegare perizia redatta da Istituto universitario nazionale o estero o da organismi di ricerca accreditati presso il Ministero competente del rispettivo Paese di appartenenza, che attesti il corretto inquadramento delle spese ai sensi della normativa europea.

6. La spesa ammessa va arrotondata ai 100,00 Euro inferiori.
7. Possono essere erogati anticipi fino al 50% della agevolazione deliberata per ricerca e sviluppo, tramite l'equivalente sovvenzione lorda (ESL) per un importo massimo di 200.000,00, dietro presentazione di garanzia bancaria o ipoteca di pari importo.
8. Non sono ammesse alle agevolazioni l’IVA, l’imposta di registro o altre imposte, nonché le operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote.
9. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi oppure se la ditta individuale/società viene sciolta/cessa l’attività ma la stessa è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempreché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.

10. Il direttore dell’ufficio competente dispone la liquidazione del contributo.

11. Il rigetto della domanda e la revoca del contributo sono disposti con decreto dell’assessore.

 

Articolo 9

Obblighi

1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di seguito elencati.
2. I brevetti agevolati o altri diritti di proprietà industriali ai sensi dei presenti criteri non possono essere alienati per un periodo di due anni.
3. I beneficiari devono obbligarsi a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda, privi di altra assicurazione pensionistica.
 

Articolo 10

Controlli e sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, determina la revoca del contributo.
2. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intera agevolazione.
3. L’Assessore può rinunciare alla revoca del contributo se la violazione degli obblighi è riconducibile a incidente, malattia o decesso, che limitano gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell’agevolazione in casi motivati, ai quali sia da attribuire una importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e della struttura economica dell’Alto Adige.
 
4. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:
- fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.
5. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.
6. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente tutta la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
 

Articolo 11

Validità

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande che vengono presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, inoltre i presenti criteri trovano applicazione per le domande già presentate, per le quali il procedimento per la concessione del contributo non sia ancora concluso.
 
 

II Interventi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo

 

Articolo 12

Iniziative ammesse

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti iniziative nell’ambito della ricerca e dello sviluppo:

a) ricerca industriale;

b) sviluppo sperimentale;

c) diritti di proprietà industriale;

d) studi di fattibilità tecnica;

e) progetti volti all’implementazione o al miglioramento dei sistemi di qualità e sicurezza con relativa certificazione (p.es. ISO, OHSAS);

f) servizi di consulenza in materia di innovazione e di supporto all'innovazione;

g) tesi di laurea su specifici temi inerenti l’economia altoatesina. Beneficiari del relativo contributo sono gli studenti universitari residenti in provincia di Bolzano. Il contributo concedibile è pari 1.500 Euro ed è erogato in misura forfetaria.

 

Articolo 13

Ricerca industriale

Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

 

Articolo 14

Sviluppo sperimentale

Per sviluppo sperimentale si intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

Articolo 15

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Possono essere concesse agevolazioni per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi degli articoli 13 e 14 nei limiti sottoindicati:

a)     nel caso di ricerca industriale l’agevolazione può arrivare fino al 50% della spesa ammessa;

b)      nel caso di sviluppo sperimentale l’agevolazione prevista può arrivare fino al 25% della spesa ammessa.

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

- per gli aiuti destinati alle medie imprese, l'intensità può essere aumentata di 10 punti e di 15 punti alle piccole imprese;

- una maggiorazione di 10 punti percentuali, può essere applicata nel caso in cui il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e

- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

3. La misura dell’agevolazione viene riassunta nella tabella A.

 

Articolo 16

Spese ammesse

1. Sono ammesse le seguenti spese:

a) Costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale per il periodo in cui sono impiegati nel progetto di ricerca).

Per determinare le spese ammesse sono utilizzati i seguenti parametri:
- allo stipendio lordo è aggiunto il 38% di incidenza degli oneri sociali a carico dell‘impresa; il costo orario così calcolato e moltiplicato per il numero di ore lavorate dal personale addetto alla realizzazione del progetto determinano la somma ammessa ad agevolazione;
- le ore lavorative ammesse per persona relative ad un anno sono 1.700 e relative ad un giorno sono 8 ore;
- a titolo di spese del personale interno possono essere ammesse alle agevolazioni anche quelle dei titolari o soci che partecipano attivamente alla realizzazione del progetto; in assenza di busta paga il relativo costo orario ammissibile non può superare i 40 Euro; tale costo deve essere documentato mediante bonifico bancario.
b) Costi di ricerca contrattuale, di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo, compresi i costi relativi a servizi di ricerca, conoscenze tecniche nonché brevetti e altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato, che non comporti elementi di collusione.
c) I costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se per il progetto di ricerca e sviluppo la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale, sono considerati ammissibili solo i costi dell’ammortamento nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie, corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

d) Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca.

e) Le spese generali fino al 5% della spesa riconosciuta.

2. I costi ai sensi del punto 1, lettera b) sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili per progetto. Se il totale dei costi interni è inferiore al 30% dei costi ammessi del progetto, la percentuale di agevolazione viene ridotta di 10 punti percentuali. Progetti che presentano una quota di costi interni inferiore al 20% della spesa ammessa non sono ammessi ad agevolazione.

Per costi interni si intendono le spese relative alle attività svolte dal personale interno nonché materiali, strumenti ed attrezzature utilizzati direttamente dall’azienda richiedente
3. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.
4. La spesa annua massima, ammessa per progetti di ricerca e sviluppo di imprese fino a dieci addetti, non può superare 300.000 Euro. I progetti di ricerca, presentati da imprese con più di dieci addetti, non possono comunque eccedere la spesa annua di 30.000 Euro per addetto.
5. Per imprese che svolgono prevalentemente attività di ricerca e sviluppo o che attuano tali progetti nell’ambito delle tecnologie avanzate o tecnologie nuove con potenziale di sviluppo e che riescono a dimostrare i necessari presupposti economici e tecnici, si può prescindere dai suddetti limiti della spesa massima annua ammessa.
6. In caso di consorzi o cooperazioni giuridicamente costituite per il calcolo della spesa ammissibile, verranno presi come riferimento il numero complessivo dei dipendenti delle rispettive imprese.
7. In caso di consorzi e di cooperazioni giuridicamente costituite per realizzare progetti di ricerca e sviluppo, per il calcolo delle prestazioni interne si fa riferimento anche alle prestazioni interne sostenute dalle singole imprese.
8. Le prestazioni di ricerca e sviluppo dell’azienda richiedente, che devono essere svolte presso filiali o laboratori situati fuori dal territorio provinciale, devono essere rendicontate come costi di produzione diretti.
 

Articolo 17

Spese non ammesse

1. Non sono ammesse ad agevolazione per iniziative di cui agli artt. 13, 14 e 20 :

a) le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;

b) le spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;

c) spese per l’ottenimento, convalida o acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo all’interno di imprese collegate o controllate;

d) gli audit annuali di sorveglianza riguardanti i sistemi di qualità.

 
 

Articolo 18

Spese connesse ai diritti di proprietà industriale per le PMI

1. Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese relative alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono ammesse ad agevolazione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non può superare quella prevista dall’art. 15 dei presenti criteri  per le attività di ricerca e sviluppo preliminari all’ottenimento di talidiritti di proprietà industriale.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione ed altri costi sostenuti, al fine di ottenere la concessione o il  riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se tali costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;

d) l’agevolazione prevista può arrivare per medie imprese fino al 35% e per piccole imprese fino al 40% della spesa ammessa.

 

Articolo 19

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

Possono essere concessi aiuti per studi di fattibilità tecnica alle condizioni di cui ai successivicommi:

1. Per studi di fattibilità tecnica si intendono studi preliminari ad un progetto di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

2. L'intensità di aiuto non può superare le seguenti percentuali:

a) per le PMI, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale ed il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

b) per le grandi imprese, il 65 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale ed il 40 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio fino ad un importo massimo di 50.000 Euro.

 

Articolo 20

Sistemi di qualità e sistemi di sicurezza con certificazione

1.  L’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità comprende l’introduzione dei sistemi ISO per i quali si chiede anche la relativa certificazione. Inoltre sono ammessi all’agevolazione anche la certificazione di prodotto o di servizio.

2.  Per l’implementazione od il miglioramento del sistema di qualità è ammesso l’impiego di una persona interna. Questa spesa può essere documentata con un autocertificazione dell’impresa. Il calcolo delle spese di personale avviene ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a).

3.  Le spese di personale interno possono essere ammesse fino ad un importo massimo delle spese esterne.

4.  Le spese ammissibili per progetti volti all’introduzione od al miglioramento di sistemi di qualità non possono superare 150.000 Euro per le PMI e 200.000 Euro per le grandi imprese ed il relativo contributo viene concesso in regime de minimis.

d) l’agevolazione prevista per grandi imprese può arrivare fino al 25%, per medie imprese fino al 35% e per piccole imprese fino al 40% della spesa ammessa.

 

Articolo 20bis

Certificazione SOA

1. La certificazione SOA riveste un'importanza strategica per il settore economico locale in generale in generale ed in particolare per la partecipazione delle imprese ad appalti pubblici.

2. Le Società Organismo di Attestazione (SOA) hanno lo scopo di accertare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e gestionale delle imprese ai fini del loro affidamento di lavori pubblici da parte degli enti che indicono gare.

3. All'agevolazione vengono ammessi i costi relativi alle spese di personale, di consulenza e di attestazione SOA. E' ammessa ad agevolazione anche la ricertificazione SOA a cadenza quinquennale e le eventuali riqualificazioni dell'attestazione.

4. Le domande di agevolazione possono essere trattate con cordine prioritario rispetto alle altre domande.

5. Le spese generali sono riconosciute in misura forfetaria per un 5 percento delle spese ammesse ad agevolazione.

6. L'intensità di aiuto può arrivare fino ad un massimo del 35 percento dei costi ammessi. L'aiuto viene concesso in applicazione del regime de minimis. La ricertificazione SOA a cadenza quinquennale e le eventuali riqualificazioni dell'attestazione non sono ammesse a contributo.

 

Articolo 21 ter

Istruttoria delle domande

1. Per le domande di contributo ai sensi dell'articolo 20 (Sistemi di qualità e sistemi di sicurezza) nonché ai sensi dell'articolo 20 bis (certificazione SOA), capo IV dei presenti criteri, l'Ufficio provinciale Innovazione, ricerca e sviluppo conferma per iscritto che la domanda per l'iniziativa è regolarmente pervenuta. Dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione decorre il termine di tre anni, entro il quale deve essere presentata la documentazione di spesa, relativa all'iniziativa realizzata.

Nel caso di richiesta motivata i suddetti termini possono essere prorogati per ulteriori due anni.

 

Articolo 21

Servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono agevolabili purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I beneficiari sono le PMI.

3. La spesa ammessa ad agevolazione non può superare l'importo massimo di 60.000 euro per beneficiario all’anno.

4. L'intensità dell'aiuto non può superare il 65% dei costi ammissibili.

5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

6. Spese ammissibili:

a) per i servizi di consulenza in materia di innovazione sono agevolabili i costi relativi alla consulenza finalizzata all’introduzione o ottimizzazione del processo d’innovazione, ai servizi di trasferimento di tecnologie; consulenza in materia di acquisizione, protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza nonché la consulenza relativa all’applicazione ed interpretazione della normativa;

b) sono ammessi i costi per i servizi di supporto all'innovazione come: ricerche di mercato rivolte all’introduzione di nuovi prodotti o servizi, test e certificazione di nuovi prodotti.

 

Articolo 22

Tipologia di aiuto

1. L’aiuto alla ricerca e allo sviluppo può assumere le seguenti forme:

a) per investimenti fino a 250.000,00 Euro un contributo in conto capitale;

b) per investimenti da 250.000,00 Euro fino a 2.000.000,00 Euro, di norma metà sotto forma di contributo e metà sotto forma di mutuo agevolato;

2. Il mutuo viene concesso attraverso il Fondo di rotazione istituito ai sensi dell’articolo 7 della Legge provinciale n. 44 del 10.12.1992. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al 20% del tasso di riferimento in vigore al momento dell’approvazione. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento fino a due anni.
3. La soglia di investimento annua prevista al comma 1, lettere a), e b) si riferisce all’ammontare dell’investimento in ricerca e sviluppo di un singolo progetto.
 

Articolo 23

Liquidazione delle agevolazioni

1. L’agevolazione concessa viene liquidata a seguito di realizzazione dell’iniziativa e sulla base della seguente documentazione di spesa richiesta dall’ufficio:
a) una relazione a consuntivo sui risultati ottenuti a fronte del progetto presentato;
b) fatture e note onorario originali munite di regolare quietanza come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario;
c) le agevolazioni vengono ridotte in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora la stessa non raggiunga almeno 60% di quella ammessa, l’agevolazione non potrà essere liquidata.
2. In caso di società a partecipazione maggioritaria pubblica, un terzo del contributo può essere pagato come anticipo e dopo la rendicontazione dello stesso può essere pagato come anticipo un altro terzo. La parte restante del contributo può essere liquidata in base agli stati di avanzamento del lavoro.
 
TABELLA A): Ricerca e sviluppo
 


INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI IN PERCENTUALE

INIZIATIVE AMMESSE

FINANZIAMENTO DI BASE

MAGGIORAZIONE


GRANDE

IMPRESA

agevolazione in %

MEDIA

IMPRESA

agevolazione in %

PICCOLA

IMPRESA

agevolazione in %

Cooperazione tra impresa ed organismi di ricerca

fino a

fino a

fino a

Art. 15

ricerca industriale

50

60

65

10

sviluppo sperimentale

25

35

40

10

studi di fattibilità tecnica per lo sviluppo sperimentale


40


50


50


/

studi di fattibilità tecnica per

la ricerca industriale

65


75


75

/

diritti di proprietà industriale

per lo sviluppo sperimentale

25


35


40


/

diritti di proprietà industriale
per la ricerca industriale

50


60


65


/

progetti volti al miglioramento ed all’im-plementazione dei sistemi di qualità(1)

25


35


40


/

servizi di consulenza per innovazione e per servizi di supporto all’innovazione

/


65


65


/

(1) I sistemi di qualità vengono sostenuti in applicazione del regime de minimis
 

Allegato 1

 

Definizioni

Ai fini dei presenti criteri si definisce:

1.Aiuti a titolo de minimis:

Aiuti di importanza minore in applicazione della regola di diritto comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea. Per aiuti de minimis si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una medesima impresa, e di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. L’aiuto de minimis è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti de minimis accordati allo stesso beneficiario nell’esercizio finanziario in corso e nei precedenti due esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.

 

La concessione di un’agevolazione a titolo de minimis comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura de minimis dell’aiuto.

2. Classificazione delle imprese:

Ai sensi del regolamento EU del 6.08.2008 n. 800, allegato I, le imprese si classificano come segue:

2.1 Piccola impresa: è definita tale l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

2.2 Media impresa: è definita tale l’impresa che occupa minimo 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

2.3 Grande impresa: è definita tale l’impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro.

3. Zone a struttura debole:

Per i settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative:

- i seguenti comuni o frazioni: Aldino, Anterivo, Barbiano, Braies: solo Braies di Fuori, Brennero: solo Brennero con Terme di Brennero, Campo di Trens: solo Novale Basso e Valgenauna, Castelbello-Ciardes: solo Montefontana, Cornedo all’Isarco: solo Briè, Funes, Gais: solo Montassilone, Laion: solo Fraina, Laives: solo La Costa, Lauregno, Luson, Magré s.s.d. Vino, Marebbe: solo Longega, Mantena, Pliscia e Rina, Martello, Meltina, Monguelfo-Tesido: solo Novale e Prati, Moso in Passiria, Parcines: solo Tablà, Perca: solo Plata, Predoi, Proves, Rasun Anterselva: solo Anterselva di Sopra e Nove Case, Renon: solo Longomoso e Madonnina, Rifiano: solo Magdfeld, Rodengo, S. Genesio: solo Novale, S. Pancrazio, Sarentino, Senale-S.Felice, Selva dei Molini, Stelvio: solo Stelvio, Tesimo: solo Narano, Plazzoles, Prissiano e Schernag, Trodena, Tubre, Ultimo, Val di Vizze: solo Caminata, Valle di Casies, Vandoies, Verano.

4.Nuova impresa:

Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.
 

Non si considera nuova impresa

a) quella nella quale i titolari (o i liberi professionisti/autonomi) o nel caso di società di capitale i soci che detengono complessivamente più del 25% delle quote o nel caso di società in accomandita semplice più di un terzo dei soci accomandatari e nel caso di società di persone più di un terzo dei soci, abbiano già esercitato una attività in proprio, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività dell’impresa in oggetto nel settore dove viene avviata la nuova attività d’impresa.

b) il subentro con trasferimento della proprietà in un’impresa già esistente, la successione aziendale con trasferimento della proprietà o il mero cambiamento della denominazione sociale;

c) la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova impresa da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (p.e. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, la modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’impresa originaria.

5. Subentro aziendale: l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi di un’impresa esistente. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa”, di cui al precedente punto 7. Il subentro non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

6. Successione aziendale: l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a parenti entro il terzo grado in linea retta. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa”, di cui al precedente punto 7. Il passaggio non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

7. Impresa che concilia famiglia/lavoro. Si considera tale l’impresa che ha ottenuto la certificazione di responsabilità sociale (SA 8000) o una certificazione simile, la quale attesti che l’impresa concilia il lavoro con la famiglia.

8. Organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblica-zione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

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