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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1195 del 27.04.2009
Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1643 del 15.06.2009 e delibera n. 2250 del 07.09.2009)

ALLEGATO A

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

1. per “criteri l.p. n. 4/97”,

i criteri per l’applicazione della legge provinciale n. 4/97, nel testo vigente, in vigore nei settori artigianato, industria, commercio, servizi ed attività di trasporto;

2. per “criteri l.p. n. 15/72”,

i criteri per l’applicazione della legge provinciale n. 15/72, articolo 35-quinquies, nel testo vigente;

3. per aiuti a titolo “de minimis”,

gli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. In sintesi quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una medesima impresa, e di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto de minimis è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti de minimis accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.

La concessione di un’agevolazione a titolo de minimis comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura de minimis dell’aiuto.

Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione;

4. per „impresa in difficoltà“,

- per le grandi imprese, un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244/2004, pag. 2);

- per le PMI, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008);

5. per „impresa in crisi economica“,

l'impresa che deve attuare un consolidamento delle posizioni debitorie e/o l'impresa che ha un bisogno di liquidità. Tali imprese devono poter dimostrare almeno uno dei seguenti requisiti:

- calo sostanziale di almeno il 30% del fatturato e/o degli ordinativi nel corso degli ultimi 12 mesi, rapportato al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario antecedente il 1° luglio 2008;

- calo sostanziale del risultato operativo lordo dell’attività ordinaria al lordo degli ammortamenti, interessi e imposte (GOP) di almeno il 40% nel corso degli ultimi 12 mesi, rapportato al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario antecedente il 1° luglio 2008;

- aumento di almeno il 30% delle perdite derivanti da insolvenza della clientela negli ultimi 12 mesi, rapportato al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario antecedente il 1° luglio 2008;

- documentato peggioramento delle condizioni di accesso al credito che comportano il rientro o la revoca degli affidamenti in essere;

per la valutazione dello stato di „impresa in crisi economica  ed „impresa in difficoltà gli uffici si possono avvalere di pareri di esperti esterni all’amministrazione provinciale;

6. per “piattaforma comune”,

la piattaforma comune sovrasettoriale delle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale n. 12 del 16.11.2006.

 

Articolo 2

Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi di cui ai presenti criteri sono le imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, attività di autotrasporto per conto terzi di cui ai “criteri l.p. n. 4/97” e “criteri l.p. n. 15/72” nonchè quelle di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 446 del 18.02.2008. Le imprese di turismo possono beneficiare degli interventi di cui agli articoli 3 e 8 dei presenti criteri.

 

Articolo 3

Aiuti temporanei di importo limitato

1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri e quelle a titolo “de minimis”, possono essere concesse come aiuti temporanei di importo limitato ai sensi della Comunicazione della Commissione del 17.12.2008 (2009/C 16/01).

2. Gli aiuti possono essere concessi per un importo massimo di 500.000 Euro, dal quale dovranno essere detratti gli eventuali aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa a partire dal 1° gennaio 2008.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente articolo solo le imprese che non erano in “difficoltà”, al 1° luglio 2008, ovvero che hanno cominciato ad esserlo eventualmente solo successivamente.

4. Le imprese beneficiarie dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante gli eventuali altri aiuti temporanei di importo limitato ottenuti e gli aiuti “de minimis” loro concessi successivamente al 1° gennaio 2008.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” per gli stessi costi ammissibili.

6. Gli aiuti previsti dai presenti criteri possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato e con aiuti in regime “de minimis” se l’aiuto cumulato non supera l’intensità massima indicata da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla commissione.

 

7. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2010.

 

Articolo 4

Misura dell’agevolazione per investimenti materiali

Le misure delle agevolazioni di cui ai “criteri l.p. n. 4/97, sono così modificate:

 

Settore - Sektor

Misura base

Regelfördersatz

Misura massima

Höchstausmaß

Artigianato, industria, commercio, servizi (piccole imprese) - Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung (Kleinunternehmen)

dal 13% al 17%


dal 23% al 27%

Artigianato, industria, commercio, servizi (medie imprese) - Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung (mittlere Unternehmen)

dal 7,5% all’8,5%


dal 15% al 16%

Autotrasporto per conto terzi – Autotransporte für Rechnung Dritter (Kleinunternehmen)

dal 15% al 19%*

-

Autotrasporto per conto terzi – Autotransporte für Rechnung Dritter (mittlere Unternehmen)

dal 7,5% all’8,5%*

-


* per il settore autotrasporto per conto terzi non sono previste maggiorazioni/für den Sektor Autotransporte für Rechnung Dritter sind keine Zuschläge vorgesehen
 

Articolo 5

Misura dell’agevolazione per iniziative di formazione e consulenza

1. Nel caso di iniziative di formazione generale di cui ai “criteri l.p. n. 4/97”:

- promosse daimprese in difficoltà,

- promosse da “impresa in crisi economica”.

- che hanno come obiettivo specifico, temi volti al superamento dell’attuale situazione di crisi economica,

- rivolte a personale assunto o da assumere nel corso del 2009,

- rivolte a personale posto in cassa integrazione,

la misura dell’agevolazione é elevata al 70% quale aiuto temporaneo di importo limitato di cui al precedente articolo 3.

2. Nel caso di iniziative di consulenza su specifici temi volti al superamento dell’attuale situazione di crisi economica, la misura dell’agevolazione é elevata al 70% quale aiuto temporaneo di importo limitato di cui al precedente articolo 3.

 

Articolo 6

Misura dell’agevolazione per iniziative per l’internazionalizzazione

1. Nel caso di iniziative di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.4 ed 1.5 dell’articolo 46 dei “criteri l.p. n. 4/97” la misura dell’agevolazione é elevata al 70% quale aiuto temporaneo di importo limitato di cui al precedente articolo 3.

 

Articolo 7

Concessione di mutui

1 Al fine di salvaguardare i posti di lavoro, possono essere concessi finanziamenti agevolati, ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, per l’acquisizione di “imprese in difficoltà” o di “imprese in crisi economica”. L’impresa richiedente deve poter dimostrare una positiva struttura economica, finanziaria e patrimoniale, come da preventivo esame da parte dell’istituto di credito convenzionato. Il finanziamento può essere concesso quale aiuto temporaneo di importo limitato di cui al precedente articolo 3 a copertura massima del 50% dei costi netti di acquisizione, fino a 1 Mio. di Euro, per una durata massima di 10 anni, di cui massimo due anni di preammortamento ed un equivalente sovvenzione lorda (ESL) non superiore al 20%. L’impresa agevolata deve impegnarsi a mantenere tutti i posti di lavoro dell’impresa rilevata, per tutto il periodo di ammortamento del mutuo, in caso contrario il finanziamento verrà revocato ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale del 15 aprile 1991 n. 9. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell’agevolazione in casi motivati, ai quali sia da attribuire una importanza straordinaria e strategica per il tessuto economico, nei casi di dimissioni volontarie o nei casi in cui la violazione degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso, che limita gravemente e durevolmente la prosecuzione dell’attività aziendale.

 

2. Alle “imprese” che hanno cominciato ad essere in “difficoltà” o “in crisi economica” successivamente al 1° luglio 2008 possono essere concessi finanziamenti agevolati, per il risanamento economico finanziario dell’impresa stessa, ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9. Il finanziamento può essere concesso quale aiuto temporaneo di importo limitato di cui al precedente articolo 3 fino a 1 Mio. di Euro, per una durata massima di 10 anni, di cui massimo due anni di preammortamento ed un equivalente sovvenzione lorda (ESL) non superiore al 20%.

L’impresa richiedente deve poter dimostrare di essere in regola con il pagamento verso Erario, INPS, INAIL, Cassa Edile ed altri.

 

Articolo 8

Sospensione pagamento rate di finanziamento

1. Alle imprese “in difficoltà” o “in crisi economica” possono essere concesse sospensioni fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale relativamente a mutui o finanziamenti leasing agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 e 10 dicembre 1992, n. 44. La sospensione può riguardare due rate semestrali nel caso di mutuo e 12 rate mensili nel caso di finanziamento leasing in scadenza fino al 31.12.2010. La concessione della suddetta sospensione comporta il prolungamento proporzionale della durata del mutuo, rispettivamente del finanziamento leasing. L’aiuto corrispondente al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia viene computato quale aiuto temporaneo di importo limitato di cui al precedente articolo 3. Requisito per la concessione della sospensione é il parere positivo dell’istituto di credito, rispettivamente istituto di leasing con il quale é stato stipulato il mutuo, rispettivamente il contratto di leasing.

 

Articolo 9

Ambito di applicazione e validità

1 Gli interventi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono applicabili a tutte le domande giacenti nonché a quelle che verranno inoltrate ed i cui programmi di investimento saranno realizzati, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 2009. La parte non realizzata nel corso del 2009 beneficia delle agevolazioni nella misura prevista dai “criteri l.p. n. 4/97”. Ai fini dell  imputazione all’anno 2009 vale la data di emissione della documentazione di spesa.

2. Gli aiuti di cui ai precedenti articoli 7 e 8 possono essere concessi per domande inoltrate entro il 31 dicembre 2009.

3. Le domande per gli interventi previsti dal precedente articolo 7 vengono istruite con priorità.

4. Per quanto non specificato si rinvia a quanto disposto con i “criteri l.p. n. 4/97”, i “criteri l.p. n. 15/72”, articolo 35-quinquies, nonchè quelli approvati con la delibera n. 446 del 18.02.2008.

 

Articolo 10

Cooperative di garanzia

1. In attuazione della delibera della Giunta provinciale n. 882 del 23.03.2009 potranno essere concessi contributi straordinari per l’aumento del fondo rischi alle seguenti cooperative di garanzia e nella seguente misura:

 

Confidi

1.600.000,00 Euro

Cooperativa di garanzia per artigiani

500.000,00 Euro

Terfidi

500.000,00 Euro

Fidimpresa

500.000,00 Euro


2. La concessione dei contributi presuppone l’adesione alla “piattaforma comune”.

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