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In vigore al: 21/11/2014

Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
Edilizia abitativa agevolata - Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3110 del 30.12.2009)

…omissis…

1. di approvare la convenzione-tipo per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (cfr. allegato 1);
2. di revocare la convenzione-tipo allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 515 del 21 febbraio 2000, essendo sostituita dalla convenzione-tipo di cui al punto 1.;
3. di approvare i requisiti e la documentazione richiesta (cfr. allegato 2 che costituisce parte integrante della presente deliberazione) per la stipula della convenzione-tipo di cui al punto 1.;
4. di autorizzare l'Assessore all'edilizia abitativa alla stipula della presente convenzione con gli istituti di credito interessati o con enti di rappresentanza degli stessi che adempiano ai requisiti e che presentano la documentazione di cui al punto 3.
5. Si da atto che entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, può essere presentato ricorso alla Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale.
6. Ai sensi dell´articolo 28, comma 3 della legge provinciale 17/1993 copia integrale del presente bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
Allegato 1

CONVENZIONE-TIPO CONCERNENTE LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17.12.1998, n. 13

CAPO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

 

ART. 1

FONDO DI ROTAZIONE

1. La presente convenzione ha ad oggetto la gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata “legge”, per la concessione di:

a)   mutui senza interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera E1) ed F1) della legge, concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge dall'1 gennaio 2010;

b)   mutui senza interessi di cui alla lettera a) concessi prima dell'1 gennaio 2010 e non ancora stipulati all'1 gennaio 2010;

c)   mutui senza interessi concessi in base alla legge 20 agosto 1972, n. 15 e non ancora stipulati all´1 gennaio 2010;

d)   mutui senza interessi di cui alla lettera b) stipulati prima dell'1 gennaio 2010 e per cui all'1 gennaio 2010 non sia stato ancora stipulato l'atto di identificazione.

2. L'istituto di credito o ente di rappresentanza firmatario della presente convenzione, assume il servizio di gestione limitatamente ai mutui concessi a richiedenti che, nella domanda di agevolazione o con atto separato, hanno dichiarato di volere con esso stipulare il contratto di mutuo o, nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'atto di identificazione.
3. L'istituto di credito o ente di rappresentanza firmatario della presente convenzione è di seguito denominato “istituto”.
4. All'istituto è fatto divieto di cedere a terzi la gestione del servizio.
 

ART. 2

RISPARMIO EDILIZIO

1. L'istituto si obbliga ad offrire agli interessati programmi di risparmio edilizio secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il programma di risparmio edilizio prevede una fase di risparmio della durata minima di cinque e massima di quindici anni a decorrere dal primo versamento. L'importo da destinare al programma di risparmio edilizio viene versato su un apposito conto vincolato intestato all'interessato. L'importo annuo viene concordato tra l'interessato e l'istituto nella misura minima di euro tremila e massima di euro ventimila. I versamenti vengono effettuati in rate costanti mensili o trimestrali. Dall'importo originariamente concordato sono ammesse successive variazioni nella misura massima del 25 per cento. Il mancato rispetto di tale misura comporta la decadenza dal programma di risparmio edilizio. L'accredito degli importi versati avviene con valuta del giorno del versamento. Il conto vincolato è esente da spese.
3. L'interessato può cedere il programma di risparmio edilizio al coniuge o ad un parente entro il 2. grado.
4. L'interessato può recedere in qualsiasi momento dal programma di risparmio edilizio. In tal caso ne dà comunicazione all'istituto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con il rispetto di un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. Ad avvenuto recesso l'istituto corrisponde all'interessato gli importi maturati a titolo di capitale e interessi. L'istituto può anche prevedere il pagamento all'interessato di un importo aggiuntivo in unica soluzione. In seguito al recesso l'interessato decade dal diritto di ottenere il mutuo edilizio di cui ai commi 6  e seguenti.
5. In caso di decesso dell'interessato il programma di risparmio edilizio può essere proseguito da uno degli eredi che fosse coniuge o parente entro il 2. grado dell'interessato.
6. L'interessato può comunicare all'istituto, decorso il periodo minimo di durata del programma di risparmio edilizio, di considerare conclusa la fase di risparmio. La fase di risparmio si considera comunque conclusa con il decorso di quindici anni dal suo inizio. La stipulazione del mutuo edilizio deve essere richiesta a pena di decadenza entro 12 mesi dalla conclusione della fase di risparmio e il mutuo deve essere stipulato a pena di decadenza entro i tre mesi successivi.
7. L'importo del mutuo edilizio corrisponde al doppio del capitale versato e degli interessi maturati durante la fase di risparmio, salvo che l'interessato richieda un mutuo inferiore. Il mutuo edilizio ha una durata minima di dieci anni ed entra in ammortamento ad avvenuta liquidazione dello stesso. Il mutuo edilizio viene restituito in rate semestrali costanti comprensive di capitale ed interessi. Su richiesta dell'interessato può essere previsto un periodo di preammortamento di durata non superiore ad un anno. Il periodo di preammortamento è considerato agli effetti della durata minima del mutuo.
8. Il tasso di interesse annuo effettivo globale del mutuo edilizio non può essere superiore al tasso annuo medio lordo applicato sulle somme versate sul conto vincolato durante la fase di risparmio, aumentato di 2,5 punti percentuali e di ulteriori 0,05 punti percentuali quanti sono i trimestri mancanti al raggiungimento di dieci anni di fase di risparmio. A tal fine periodi di risparmio di durata inferiore ad un trimestre non sono considerati.
9. L'interessato può rimborsare anticipatamente il mutuo edilizio in qualsiasi momento senza obbligo di corrispondere penali per la restituzione anticipata.
10. A garanzia del mutuo edilizio viene intavolato un diritto di ipoteca a favore dell'istituto. Qualora il mutuatario sia altresì beneficiario del mutuo senza interessi di cui alla presente convenzione resta fermo il diritto della Provincia autonoma di Bolzano all'intavolazione di ipoteca di 1. grado a carico dell'immobile agevolato, salvo l'articolo 5, comma 8. In ogni caso devono essere osservati gli importi massimi di mutuo e ipoteca di cui all'articolo 62, comma 5, della legge.
11. Nel contratto di mutuo edilizio deve essere espressamente convenuto che il mutuo è destinato all'acquisto, costruzione o recupero di un'abitazione a scopo abitativo primario.
 

ART. 3

ULTERIORI FORME DI RISPARMIO EDILIZIO

1. Al posto del programma di risparmio edilizio descritto all'articolo 2 l'istituto può offrire anche forme alternative di risparmio edilizio, come ad esempio piani di accumulo capitale.
2. I programmi di risparmio sono amministrati in conformità alle direttive dell'autorità di vigilanza sulla borsa CONSOB, hanno durata illimitata e prevedono versamenti mensili o trimestrali e a discrezione del risparmiatore anche versamenti straordinari effettuabili in ogni momento.
3. L'istituto si obbliga ad offrire al risparmiatore edilizio al termine della fase di risparmio un mutuo edilizio per l'acquisto, la costruzione o il recupero di un'abitazione destinata al fabbisogno abitativo proprio con una durata massima di 20 anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, pari al doppio dell'importo risparmiato con il programma di investimento.
4. A richiesta del mutuatario può essere preso a mutuo anche un importo inferiore.
5. La concessione avviene nel rispetto delle disposizioni della legge bancaria e delle direttive dell'autorità di vigilanza sulle banche nonché a condizione che appaia sussistere la capacità di restituzione. Inoltre in caso di concessione di un'agevolazione edilizia da parte dell'amministrazione provinciale devono essere rispettati i limiti di cui all'articolo 62, comma 5, della legge.
6. Il tasso di interesse del mutuo può essere variabile o fisso. Il tasso di interesse variabile è legato al tasso di interesse interbancario Euribor e corrisponde al tasso di interesse Euribor – 6 mesi in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo, arrotondato al quarto di punto superiore, più un aumento negoziabile di al massimo 2 punti. L'adeguamento degli interessi avviene due volte all'anno l'1 gennaio o l'1 luglio su base Euribor 6 mesi con valuta del relativo primo giorno lavorativo del semestre. Il tasso di interesse fisso è legato al tasso di interesse interbancario Interest Rates Swaps (IRS) e corrisponde al tasso di interesse Interest Rates Swaps (IRS) in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo, arrotondato al quarto di punto superiore, più un aumento negoziabile di al massimo 1 punto.
7. I commi 3, 5, 9, 10 e 11 dell'articolo 2 trovano applicazione anche per il risparmio edilizio per mezzo di programmi di investimento.
 

CAPO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE

 

ART. 4

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

1. L'istituto provvede in particolare:

a)   all'istruttoria legale consistente nell'accertare la sussistenza in capo al beneficiario del diritto di proprietà e della disponibilità degli immobili sui quali dovrà essere intavolata l'ipoteca a garanzia del mutuo della Provincia, nonché ad accertare che gli immobili sui quali dovrà essere intavolata l'ipoteca siano assicurati contro gli incendi con vincolo a favore della Provincia;

b)   alla liquidazione delle somme mutuate secondo le modalità previste dalla legge e dal D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42, di seguito denominato “regolamento”;

c)   al versamento alla Provincia sul fondo di rotazione presso il Tesoriere provinciale delle rate di ammortamento, degli interessi eventualmente dovuti e di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo alla Provincia;

d)   alla riscossione con procedura coattiva   e ai conseguenti adempimenti in caso di morosità o insolvenza del mutuatario, cosí come in caso di procedura concorsuale a carico del mutuatario;

e)   ad offrire mutui edilizi secondo le forme di risparmio edilizio disciplinate dagli articoli 2 e 3;

f)    alla tenuta della contabilità e dei registri occorrenti per il regolare svolgimento del servizio;

g)   a fornire alla Provincia i dati e i rendiconti secondo quanto previsto dalla presente convenzione, nonché ogni altra notizia o chiarimento ritenuti necessari.

 

ART. 5

CONTRATTO DI MUTUO, INTAVOLAZIONE DELL'IPOTECA E ANNOTAZIONE DEL VINCOLO

1. Dopo l'approvazione della domanda di agevolazione edilizia l'ufficio promozione dell'edilizia agevolata trasmetterà all'istituto la documentazione di cui al punto 2.
2. La richiesta di cui al comma 1 è corredata da:

a)   i dati personali relativi al beneficiario;

b)   l'importo e la durata del mutuo;

c)   i dati relativi all'immobile per cui è stata concessa l'agevolazione e sul quale dovrà essere intavolata l'ipoteca a garanzia del mutuo e annotato il vincolo sociale;

d)   la documentazione tecnica prescritta dal regolamento.

3. L'istituto, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, invita il beneficiario a presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di mutuo.
4. Il diritto di ipoteca deve essere intavolato in primo grado su tutti gli immobili cui si riferisce il contratto di mutuo e deve coprire il capitale mutuato ed un importo per accessori pari al 30 per cento del capitale mutuato.
5. Previa autorizzazione del competente direttore di ripartizione il diritto di ipoteca a garanzia del mutuo provinciale può essere intavolato anche con grado posteriore al primo, a condizione che l'importo dell'ipoteca a garanzia del mutuo provinciale sommato a quello delle ipoteche che la precedono in ordine di grado non sia superiore al valore convenzionale dell'immobile agevolato, come definito dall'articolo 7 della legge.
6. Nel contratto di mutuo ipotecario deve essere fatto obbligo al mutuatario di assicurare e tenere assicurato contro gli incendi con vincolo a favore della Provincia l'immobile agevolato per un importo non inferiore al capitale mutuato aumentato del 10 per cento.
7. Prima di procedere all'erogazione del mutuo l'istituto deve accertare l'avvenuta assicurazione di cui al comma precedente; nel contratto di mutuo deve essere altresì previsto che il contratto di mutuo sarà risolto di diritto qualora la predetta assicurazione venga a cessare per mancato rinnovo o per qualsiasi altra causa.
 

ART. 6

DURATA E AMMORTAMENTO DEL MUTUO

1. La durata del mutuo è di 15 o di 20 anni, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento.
2. Il relativo piano di ammortamento del mutuo è predisposto dall'istituto e comunicato al mutuatario e all'ufficio programmazione dell'edilizia abitativa agevolata contestualmente all'atto di liquidazione del mutuo e quietanza.
3. La proroga della durata del mutuo da 15 a 20 anni, autorizzata dalla Provincia nei casi previsti dall'articolo 53, comma 3, della legge, è comunicata all'istituto, il quale predispone un nuovo piano di ammortamento secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, e lo comunica al mutuatario e all'ufficio programmazione dell'edilizia abitativa agevolata.
4. In caso di erogazione ordinaria i mutui entreranno in ammortamento l'1 gennaio o l'1 luglio successivi all'erogazione del mutuo e saranno restituiti in rate semestrali con scadenza della prima rata il 30 giugno o il 31 dicembre successivi all'inizio del periodo di ammortamento.
5. In caso di erogazione anticipata il mutuo entrerà comunque in ammortamento l'1 gennaio o l'1 luglio antecedente il compimento del secondo anno dalla data di erogazione.
6. Qualora l'erogazione ordinaria del mutuo sia effettuata prima dell'inizio dell'ammortamento in base al comma precedente, il mutuo entrerà in ammortamento l'1 gennaio o l'1 luglio successivi all'erogazione ordinaria del mutuo.
 

ART. 7

EROGAZIONE DEL MUTUO

1. L'erogazione del mutuo dal fondo di rotazione può essere anticipata o ordinaria.
2. Per erogazione ordinaria si intende quella di cui all'articolo 19, comma 1, comma 3, 1. periodo, comma 4, 1. periodo e comma 5, 1. periodo del regolamento. Per erogazione anticipata si intende quella di cui all'articolo 19, comma 2, comma 3, 3. periodo, comma 4, 3. periodo e comma 5, 4. periodo del citato regolamento.
3. La Provincia, accertata la sussistenza dei presupposti per procedere all'erogazione ordinaria o anticipata del mutuo ne da comunicazione all'istituto e mette a disposizione dello stesso su un conto appositamente aperto le somme da versare ai beneficiari.
4. Le somme di cui al comma precedente verranno bonificate all'istituto e accreditate da quest'ultimo con valuta compensata su un apposito conto di transito intestato alla Provincia; tale conto di transito sarà da intendersi fruttifero di interessi nella stessa misura e capitalizzazione stabilite per le giacenze di tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano.
5. L'istituto si obbliga ad eseguire la liquidazione degli importi ai beneficiari entro due giorni lavorativi e a riconoscere agli stessi valuta un giorno dopo l'operazione. L'addebito sul conto di transito è con valuta dello stesso giorno dell'operazione.
6. Decorsi dieci giorni dalla data di accredito sul conto di transito senza che sia stato possibile dare corso all'erogazione, l'istituto provvederà a riaccreditare gli importi sul sottoconto di tesoreria come previsto dall'articolo 8.
 

ART. 8

RESTITUZIONE DEL MUTUO

1. L'istituto accrediterà tutti i pagamenti effettuati dai mutuatari per l'ammortamento dei mutui in essere, per rimborso anticipato e per quant'altro dovuto sul conto di transito di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.
2. Con periodicità almeno mensile l'istituto riverserà, con valuta compensata alla Provincia, sul sottoconto di tesoreria del fondo di rotazione, gli importi accumulati su detto conto di transito.
3. Nei casi di rinuncia, revoca, annullamento dell'agevolazione o altro provvedimento che comunque comporti la restituzione anticipata del mutuo, l'istituto provvederà al calcolo dell'importo da restituire, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e della presente convenzione, dandone comunicazione all'ufficio programmazione dell'edilizia agevolata.
4. In caso di insolvenza o morosità del mutuatario l'istituto curerà per conto della Provincia il recupero anche coattivo delle somme dovute, adottando nei confronti del mutuatario i provvedimenti coattivi che riterrà più efficaci a tutelare gli interessi della Provincia.
5. Nel contratto di mutuo saranno previste, sotto forma di clausola risolutiva espressa, le circostanze che legittimano l'istituto ad esigere l'immediata restituzione dell'intera somma mutuata; al verificarsi di una di dette circostanze l'istituto ne darà immediatamente comunicazione alla Provincia.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute l'istituto esigerà il pagamento di interessi moratori nella misura del tasso riconosciuto dal tesoriere sulle giacenze della Provincia aumentato di due punti.
7. Avvenuta la restituzione delle somme dovute a titolo di mutuo e di quelle che comunque sono garantite dal diritto di ipoteca intavolato, nonché eventualmente delle somme dovute per la cancellazione del vincolo sociale, l'istituto provvede, su richiesta dell'interessato a rilasciare quietanza idonea alla cancellazione dell´ipoteca.
 

ART. 9

RENDICONTAZIONE

1. Alla fine di ogni mese l'istituto trasmetterà all'ufficio programmazione dell'edilizia agevolata l'estratto conto delle operazioni eseguite, allegandovi copia dei documenti giustificativi.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'istituto trasmetterà all'ufficio programmazione dell'edilizia agevolata il rendiconto della gestione del fondo di rotazione dell'anno precedente con indicazione dei seguenti prospetti ed elenchi:

a) versamenti effettuati dalla Provincia sul conto di transito;

b) erogazioni corrisposte ai beneficiari dei mutui;

c) conto scalare e riepilogo con evidenza del calcolo interessi;

d) elenco delle rate di ammortamento maturate con indicazione delle date di incasso;

e) indicazione delle estinzioni anticipate, delle revoche e degli interessi di mora;

f) compenso spettante con indicazione dell'importo residuo dei mutui al 31.12.

3. Il competente direttore d'ufficio rilascia all'istituto in caso di riscontro positivo relativa nota di scarico.
 

ART. 10

RAPPORTO DI MANDATO

1. Agli effetti del contratto di mutuo e dei relativi atti dipendenti, nonché agli effetti delle eventuali procedure giudiziali di recupero che si rendessero necessarie nel caso di morosità o insolvenza del mutuatario nella restituzione delle somme dovute in dipendenza del contratto di mutuo o di provvedimenti amministrativi attinenti alla concessione dell'agevolazione edilizia, l'istituto agirà come mandatario della Provincia autonoma di Bolzano, in nome e per conto della medesima.
 

ART. 11

COMPENSO PER IL SERVIZIO

1. A titolo di compenso per le prestazioni di cui al capo 2, è riconosciuta all'istituto una provvigione annua pari allo 0,10 per cento dell'importo residuo dei mutui in essere al 31 dicembre di ogni anno, il cui ammontare, maggiorato delle imposte eventualmente dovute, sarà trattenuto sulle somme da versare periodicamente alla Provincia.
2. Il compenso di cui al punto 1. è a carico del fondo di rotazione.
 

ART. 12

SPESE

1. Le spese per eventuali procedure di recupero ed esecutive non possono essere addebitate alla provincia.
2. Qualora spese e imposte siano anticipate dall'istituto, questi è autorizzato a compensare l'ammontare delle stesse all'atto della liquidazione del mutuo.
 

ART. 13

OBBLIGO DI COOPERAZIONE

1. La Provincia e l'istituto comunicano reciprocamente e tempestivamente gli eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio.
2. L´intervento della Provincia può essere anche finalizzato ad impedire che i mutui contratti a seguito della presente convenzione divengano nel tempo troppo onerosi per i mutuatari.
 

CAPO 3

EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE

 

ART. 14

EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione obbliga le parti fin dal momento della sua sottoscrizione.
 

ART. 15

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di gestione del fondo di rotazione è effettuato dall'istituto fino all'avvenuta restituzione di tutte le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1, comma 2, concessi dalla Provincia fino alla data del 31 dicembre 2019, anche se stipulati in data successiva.
2. Le parti convengono che, di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all'esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.
3. Le parti convengono che modifiche di natura tecnica o procedimentale alla presente convenzione potranno essere effettuate sulla base di intese concordate attraverso la normale corrispondenza.
 

ART. 16

RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

1. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di gravi inadempienze degli obblighi derivanti all'istituto dalla presente convenzione o da altre norme di legge o di regolamento in essa presupposte, fatto salvo il risarcimento del danno.
2. La convenzione si risolve di diritto qualora vengano meno in capo all'istituto i requisiti per essere ammesso alla gestione del fondo di rotazione.
3. Se nel periodo di durata della convenzione dovessero entrare in vigore normative statali o provinciali che modifichino la tipologia delle agevolazioni edilizie ovvero i presupposti che presiedono alla gestione del fondo di rotazione, la convenzione, previa comunicazione della Provincia da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., si intende risolta a far data dal trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione prima menzionata, salvo l'obbligo di continuare il servizio di gestione fino all'avvenuta restituzione di tutte le rate di ammortamento dei mutui concessi fino alla data di risoluzione.
 

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 17

SPESE INERENTI ALLA CONVENZIONE

1. Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'istituto.
 

ART. 18

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le parti contrattuali, quali titolari dei dati personali e dei dati dell'ente o della società che rappresentano, dichiarano che si sono rese oralmente l'informativa sul trattamento dei dati raccolti in seguito alla stipulazione della presente convenzione.
 
Allegato 2

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 

ART. 1

REQUISITI

1.  Hanno titolo alla sottoscrizione della presente convenzione gli istituti svolgenti le attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 ed in possesso dell'autorizzazione prevista all'articolo 14 del medesimo decreto, nonché a banche comunitarie esercenti attività creditizia ammessa al mutuo riconoscimento ai sensi del citato decreto legislativo n. 385/1993.
2. Al momento della presentazione dell'offerta ciascun istituto deve possedere, i seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, ed il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Le banche con sede nei Paesi membri dell'Unione europea, laddove non esista un corrispondente albo o registro, dovranno produrre dichiarazione giurata o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività bancaria nel Paese di provenienza;
b) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
c) possesso di una capillarità di almeno uno sportello bancario operante all'interno del comune di Bolzano nonché di almeno due sportelli in ciascuna delle sette comunità comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
d) possesso di competenze e tecnologie che consentano di adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. L'istituto si obbliga ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili ed alle procedure informatizzate presenti e futuri messi in atto dalla Provincia;
e) capacità di organizzare il servizio in modo tale che, in base all'articolo 100 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige ( decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), sia garantito l'uso della lingua italiana e tedesca sia nei rapporti con i cittadini che nella documentazione;
f) la documentazione antimafia di cui all'articolo 247 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
g) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e c) è dichiarato dagli enti di rappresentanza per conto dei soci rappresentati.
 

ART. 2

PROCEDURA

1. Gli istituti che intendono aderire alla presente convenzione devono far pervenire alla
Provincia autonoma di Bolzano
Rip. 25. Edilizia abitativa
Ufficio Programmazione dell´edilizia agevolata
Via C. M. Gamper , 1 - 1° piano
39100   B O L Z A N O
 
entro le ore 12.00
del giorno                  2009
a pena di esclusione, la documentazione redatta in italiano o tedesco o corredata da traduzione in lingua italiana o tedesca dichiarata conforme all'originale, in piego chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
2. Gli istituti che si dichiarano disposti a sottoscrivere la presente convenzione dovranno presentarsi nel termine fissato dalla Provincia presso la Provincia autonoma di Bolzano - Ufficio Contratti, via Crispi, 3, 39100 Bolzano, per firmare la convenzione per l'affidamento del fondo di rotazione della Provincia autonoma di Bolzano 2010-2019 e dovranno presentare contestualmente la documentazione a tal fine richiesta, ed in ogni caso la documentazione di cui all´articolo 1.
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