(1) Qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare o definitiva per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico può essere indetto un pubblico concorso o un concorso limitato ad un minimo di tre liberi professionisti.
(2) In caso di concorso il premio da corrispondere al vincitore non può essere superiore all'onorario spettante ai sensi della tariffa professionale per la redazione degli elaborati richiesti e per le spese.
(3) Il premio corrisposto al concorrente cui è affidata la progettazione esecutiva è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo.
(4) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione committente, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti.