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In vigore al: 21/11/2014

Legge provinciale 6 novembre 1989, n. 101)
Istituzione del servizio "Casa delle donne"

1)
Pubblicata nel B.U. 14 novembre 1989, n. 49.

Art. 1 (Istituzione della Casa delle donne)

(1) È istituita in Bolzano la "Casa delle donne", quale servizio socio-assistenziale della Provincia in favore delle donne che, nell'ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita.

(2) Il servizio si propone di fornire alle donne immediata assistenza, protezione e consulenza, anche in collaborazione con i servizi sanitari ed assistenziali e in particolare quelle forme concrete di intervento in strutture protette durante l'intero arco della giornata, che le aiutino a superare la fase acuta e a reinserirsi nella normale vita di relazione.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata, a seconda delle necessità, ad istituire sedi distaccate del servizio nel territorio provinciale.

(4) (5)2)

2)
Vedi l'art. 8.

Art. 1/bis (Forme del servizio)

(1) Il servizio Casa delle donne prevede sia strutture aperte che residenziali.

(2) Le strutture aperte sono punti di riferimento ai quali possono rivolgersi, per ottenere informazioni, aiuto, sostegno ed eventualmente avvio a strutture di accoglienza, donne esposte a qualsiasi forma di violenza.

(3) Le strutture residenziali offrono alloggio, aiuto e protezione alle donne che si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita. Le strutture residenziali sono gestite nella forma di Casa delle donne, accessibile 24 ore su 24, o nella forma di alloggi protetti.3)

3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 33 della L.P. 11 novembere 1997, n. 16.

Art. 2 (Gestione del servizio)

(1) Il servizio è gestito direttamente dalla Provincia in economia tramite l'Ufficio famiglia, donne e gioventù, o a mezzo di convenzioni con una o più associazioni o cooperative di lavoro o servizi che perseguano analoghe finalità o all'uopo costituite, secondo apposito programma di interventi approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta di cui al comma 2.

(2) Il servizio è sottoposto alla vigilanza della Consulta provinciale per l'assistenza alle donne, che verifica l'andamento tecnico della gestione, in relazione al programma degli interventi, e fornisce direttive agli operatori nei casi controversi o di difficoltà di gestione. Essa è composta:

  1. da un rappresentante dell'amministrazione provinciale che la presiede;
  2. da un rappresentante della "Casa delle Donne" di Bolzano e di ciascuna sede distaccata;
  3. da un assistente sociale del competente servizio provinciale;
  4. da tre rappresentanti di organizzazioni, femminili che si occupano a livello di volontariato dell'assistenza e della promozione sociale delle donne;
  5. da un rappresentante dei servizi pubblici che collaborano ai sensi dell'articolo 1, comma 2. 4)

(3)5)

4)
Vedi gli artt. 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
5)
Omissis.

Art. 3 (Personale)

(1) Alla gestione delle strutture protette deve essere addetto prevalentemente personale femminile.

(2) Con regolamento di esecuzione sono fissati i parametri quantitativi e qualitativi relativi al personale addetto alla gestione del servizio.

(3) Qualora il servizio sia gestito in regime di convenzione, il personale addetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, deve essere a conoscenza della lingua italiana, di quella tedesca nonché di quella ladina in misura adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio.6)

6)
L'art. 3 è stato così modificato dall'art. 34 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 4 (Gestione delle strutture)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e/o locare gli immobili da destinarsi a sede del servizio, concedendone, se del caso, l'uso gratuito agli enti gestori convenzionati, con ogni onere a proprio carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

(2) Qualora la gestione delle strutture avvenga, in tutto o in parte, in regime di convenzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare al massimo semestralmente il corrispettivo concordato, sulla base di una analisi dei costi inerenti al personale, al vitto ed alloggio delle donne ospitate, ai beni di facile consumo, alle spese generali di amministrazione e conduzione della comunità residente e fluttuante.

(3) Ciascuna struttura è retta da un regolamento interno, secondo uno schema-tipo da approvarsi dalla Consulta provinciale di cui all'articolo 2, e che deve ispirarsi ai seguenti criteri:

  1. devono essere rispettate le convinzioni etiche, religiose e culturali delle utenti;
  2. possono essere accolti anche i figli minorenni delle donne ospitate, di norma fino al compimento del 16° anno di età:
  3. le donne ospitate collaborano alla conduzione della casa;
  4. la permanenza nelle strutture non può superare di norma il periodo di mesi 6;
  5. deve essere salvaguardata la libera scelta di vita delle donne ammesse, fino a quando non sia di pregiudizio per la normale vita di comunità;
  6. alle donne ammesse non deve essere erogato direttamente alcun tipo di terapia;
  7. le ammissioni e dimissioni dalle strutture sono disposte dalla direzione; contro i relativi provvedimenti è previsto ricorso alla Consulta provinciale che decide definitivamente, sentita l'interessata:
  8. non è ammesso l'accoglimento nelle strutture dei coniugi, partners, parenti o affini, di sesso maschile delle donne ospitate;
  9. vanno mantenuti i necessari collegamenti con i consultori provinciali o convenzionati, e con il servizio sociale e sanitario provinciale e con gli altri servizi del territorio;
  10. 7)
7)
La lettera j) è stata abrogata dall'art. 35, comma 2, della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 5 (Contributi per investimenti)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare ad enti, associazioni o altri organismi che gestiscono case delle donne, contributi per l'arredamento delle strutture, nonché per la realizzazione e la manutenzione straoridnaria delle stesse.

Art. 6-7 5)

5)
Omissis.

Art. 8 (Abrogazioni)

(1) Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della presente legge.

(2) Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 35, comma 1, della L.P. 11 novembre 1997, n. 16. Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, è stato emanato con D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.
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