Pubblicato nel B.U. 18 aprile 1989, n. 19.
(1) La durata del corso di formazione per massofisioterapisti è biennale per complessive 2000 ore di insegnamento teorico e pratico.
(2) L'insegnamento teorico e pratico comprende le seguenti materie:
Materie Piano di studi
1° anno 2° anno
Anatomia 50
Fisiologia 50
Patologia 80
Educazione sanitaria 20
Igiene 20
Chimica e fisica 20
Legislazione sanitaria 20
Psicologia 20 20
Seconda lingua 40 40
Pronto soccorso e medicazioni 20
Metodologia della massofisioterapia 60 30
Fisioterapia strumentale 40
Esercitazioni pratiche 720 750
TOTALE 1000 1000
(1) Sono ammessi al corso cittadini italiani e stranieri con precedenza assoluta per i candidati residenti in Provincia di Bolzano.
(2) Gli aspiranti alla scuola devono possedere i seguenti requisiti:
(1) Il numero minimo e massimo di allievi ammessi al corso di formazione per massofisioterapisti è stabilito in base alla programmazione provinciale dell'attività formativa per il personale socio-sanitario.
(2) Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede ad una selezione, stilando una graduatoria - punteggio sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto.
(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue:
(1) Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza.
(2) Non sono ammessi al secondo anno di corso o all'esame di diploma coloro che non abbiano frequentato almeno un terzo delle lezioni teoriche o del tirocinio pratico.
(3) I docenti verificano regolarmente il profitto degli allievi.
(4) Al termine dell'insegnamento delle singole materie l'idoneità dell'allievo ad essere ammesso al corso successivo o a sostenere l'esame di diploma è valutata da una commissione della quale fanno parte:
(5) Funge da verbalizzante il segretario del corso.
(1) Sono ammessi gli esami di riparazione tra il primo e secondo anno di corso in non più di tre materie.
(1) Può sostenere l'esame di diploma l'allievo che abbia conseguito una valutazione positiva sia nelle materie teoriche che nel tirocinio pratico.
(2) L'esame di diploma consiste:
(3) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta.
(1) La commissione d'esame è nominata con delibera dell' U.S.L. ed è composta:
(2) Le mansioni amministrative sono svolte dal segretario della scuola.
(1) Il diploma viene predisposto a cura dell'Assessorato agli affari sociali e sanità e firmato dall'Assessore competente, dal presidente della commissione d'esame e dal Direttore didattico del corso.