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In vigore al: 21/11/2014

g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 51)
Criteri fondamentali per lo svolgimento del corso di formazione per massaggiatori e massofisioterapisti

1)

Pubblicato nel B.U. 18 aprile 1989, n. 19.

Art. 1

(1) La durata del corso di formazione per massofisioterapisti è biennale per complessive 2000 ore di insegnamento teorico e pratico.

(2) L'insegnamento teorico e pratico comprende le seguenti materie:

Materie  Piano di studi

  1° anno  2° anno

Anatomia 50

Fisiologia 50

Patologia  80

Educazione sanitaria  20

Igiene 20

Chimica e fisica 20

Legislazione sanitaria 20

Psicologia 20  20

Seconda lingua 40  40

Pronto soccorso e medicazioni  20

Metodologia della massofisioterapia 60  30

Fisioterapia strumentale  40

Esercitazioni pratiche 720  750

TOTALE  1000  1000

Art. 2

(1) Sono ammessi al corso cittadini italiani e stranieri con precedenza assoluta per i candidati residenti in Provincia di Bolzano.

(2) Gli aspiranti alla scuola devono possedere i seguenti requisiti:

  1. diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio straniero equiparato;
  2. età non inferiore ad anni 16.

Art. 3

(1) Il numero minimo e massimo di allievi ammessi al corso di formazione per massofisioterapisti è stabilito in base alla programmazione provinciale dell'attività formativa per il personale socio-sanitario.

(2) Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede ad una selezione, stilando una graduatoria - punteggio sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto.

(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue:

  1. fino ad un massimo di 20 punti per il giudizio riportato nel diploma di scuola media o di un istituto superiore;
  2. fino ad un massimo di 10 punti per la frequenza di scuole, corsi, seminari, convegni in materie sanitarie;
  3. fino ad un massimo di 10 punti per servizio prestato in attività sanitarie presso enti pubblici e privati;
  4. fino ad un massimo di 50 punti per l'esame scritto.

Art. 4

(1) Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza.

(2) Non sono ammessi al secondo anno di corso o all'esame di diploma coloro che non abbiano frequentato almeno un terzo delle lezioni teoriche o del tirocinio pratico.

(3) I docenti verificano regolarmente il profitto degli allievi.

(4) Al termine dell'insegnamento delle singole materie l'idoneità dell'allievo ad essere ammesso al corso successivo o a sostenere l'esame di diploma è valutata da una commissione della quale fanno parte:

  1. il docente della materia esaminata;
  2. il direttore didattico;
  3. l'istruttore didattico.

(5) Funge da verbalizzante il segretario del corso.

Art. 5

(1) Sono ammessi gli esami di riparazione tra il primo e secondo anno di corso in non più di tre materie.

Art. 6

(1) Può sostenere l'esame di diploma l'allievo che abbia conseguito una valutazione positiva sia nelle materie teoriche che nel tirocinio pratico.

(2) L'esame di diploma consiste:

  1. in una prova scritta o nella presentazione di una tesi svolta dal candidato durante il secondo anno di corso;
  2. in una discussione multidisciplinare attinente la prova scritta o la tesi presentata;
  3. in una prova pratica ove vengono valutate tecniche di massoterapia applicate a pazienti di diversa patologia.

(3) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta.

Art. 7

(1) La commissione d'esame è nominata con delibera dell' U.S.L. ed è composta:

  1. dal Presidente dell' U.S.L. o un suo delegato, quale presidente;
  2. dal Direttore didattico del corso;
  3. da un docente del corso;
  4. dal massofisioterapista docente;
  5. da un rappresentante dell'Assessorato degli affari sociali e sanità.

(2) Le mansioni amministrative sono svolte dal segretario della scuola.

Art. 8

(1) Il diploma viene predisposto a cura dell'Assessorato agli affari sociali e sanità e firmato dall'Assessore competente, dal presidente della commissione d'esame e dal Direttore didattico del corso.

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