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In vigore al: 21/11/2014

h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 191)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, concernente "Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni"

1)

Pubblicato nel B.U. 12 settembre 1989, n. 40.

CAPO I
Affidamento familiare consensuale

Art. 1 (Procedura)

(1) L'affidamento familiare d'ufficio avviene sulla base di una domanda presentata dai genitori o dagli esercenti la potestà sul minore all'Ufficio provinciale famiglia e gioventù e della proposta dell'assistente sociale designato dal direttore d'ufficio (di seguito indicato semplicemente - l'assistente sociale competente).

(2) L'assistente sociale competente, anche in collaborazione con altri servizi, valuta la situazione del minore, indica le motivazioni che ne consiglino l'affidamento, definisce con la famiglia affidataria e con quella di origine le modalità e condizioni dell'affidamento, e compila apposito modulo - secondo il modello allegato sub A) al presente regolamento - dal quale deve risultare l'esplicito consenso degli esercenti la potestà sul minore, nonché il parere del minore stesso quando abbia compiuto gli anni 12, o se opportuno, anche se di età inferiore.

(3) Gli affidatari e i rappresentanti legali del minore sottoscrivono apposito disciplinare d'oneri - secondo il modello allegato sub B) al presente regolamento - in presenza dell'assistente sociale competente, che controfirma il disciplinare e autentica la sottoscrizione dei comparenti.

Art. 2 (Intervento economico provinciale)

(1) I richiedenti l'intervento economico provinciale rilasciano all'assistente competente apposita dichiarazione, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle loro condizioni economiche complessive, con indicazione dei singoli redditi percepiti.

(2) L'assistente sociale competente propone all'Ufficio provinciale famiglia e gioventù la misura del compenso da corrispondersi alla famiglia affidataria, sulla base delle intese raggiunte ai sensi dell'articolo 1, nei limiti di spesa autorizzati nell'ambito del programma annuale di assistenza minorile. Il compenso viene corrisposto con decorrenza dalla data di stipulazione delle intese di cui all'articolo 1.

(3) Nei casi in cui l'affidamento privato non sia stato concordato preventivamente tramite l'Ufficio provinciale famiglia e gioventù o il dipendente servizio sociale, l'Ufficio stesso può negare l'autorizzazione al pagamento di un compenso alla famiglia affidataria, qualora dalla relazione dell'assistente sociale competente risulti la mancanza dei presupposti per dar corso all'affidamento familiare d'ufficio.

Art. 3 (Rapporti con l'autorità giudiziaria)

(1) L'Ufficio provinciale famiglia e gioventù insieme al provvedimento di affidamento familiare, da presentarsi all'autorità giudiziaria per il visto di esecutorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, deve trasmettere la relazione dell'assistente sociale competente attestante l'intervenuto consenso dei genitori o dell'esercente la potestà sul minore, nonché il parere di quest'ultimo nei casi in cui sia stato sentito.

(2) I provvedimenti di affidamento a tempo limitato, di collocamento per motivi scolastici o estivo, ai sensi degli articoli 2, 3 e 15 della L.P. 21 dicembre 1987, n. 33, non sono assoggettati al visto di esecutorietà dell'autorità giudiziaria.

(3) L'assistente sociale competente, qualora riscontri, nella situazione di un minore in affidamento familiare, gli estremi di una possibile situazione di abbandono da parte dei genitori o legali rappresentanti che hanno espresso il consenso all'affidamento, predispone una relazione da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente, tramite il direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù.

CAPO II
Affidamento familiare non consensuale

Art. 4 (Compiti dell'Ufficio provinciale)

(1) Qualora i genitori o gli esercenti la potestà sul minore non diano il consenso all'affidamento familiare, e lo stesso venga ritenuto opportuno dall'Ufficio, l'assistente sociale competente predispone una motivata relazione sulla situazione del minore che viene trasmessa alla competente autorità giudiziaria tramite il direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù.

(2) L'Ufficio provinciale famiglia e gioventù procede ad una selezione della famiglia affidataria ritenuta idonea per il minore e ne fornisce l'indicazione all'autorità giudiziaria; qualora l'autorità giudiziaria disponga l'affidamento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù predispone gli atti necessari all'assunzione della spesa relativa al compenso di affidamento.

(3) L'Ufficio provinciale famiglia e gioventù, tramite il servizio di assistenza sociale, vigila sull'affidamento familiare e tiene costantemente informata l'autorità giudiziaria sull'andamento del medesimo.

CAPO III
Norme generali

Art. 5 (Vigilanza sugli affidamenti)

(1) L'assistente sociale competente, designato dal direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù, segue costantemente l'affidamento dei minori e mantiene rapporti di collaborazione con la famiglia affidataria e con quella di origine.

(2) L'amministrazione provinciale, per garantire l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, mette a disposizione del personale incaricato strumenti di formazione, supervisione, aggiornamento, organizzazione del lavoro, direttamente o tramite enti ed istituzioni convenzionati.

(3) La vigilanza sull'affidamento è svolta dall'assistente sociale competente, che riferisce, tramite il direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù, all'autorità giudiziaria competente.

(4) Il provvedimento che dispone l'affidamento consensuale può individuare servizi diversi delegati a svolgere la vigilanza sull'affidamento stesso.

(5) L'assistente sociale competente fornisce al direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù almeno una volta all'anno, una relazione sulla situazione del minore in affidamento. Il predetto direttore può anche richiedere in ogni momento relazioni su casi specifici anche ad istanza dell'autorità giudiziaria.

Art. 6   2)

2)

Gli articoli 6 e 10 sono stati abrogati dall'art. 49 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

Art. 7 (Competenze dell'Ufficio famiglia e gioventù)

(1) L'Ufficio provinciale famiglia e gioventù emana atti formali, o predispone atti istruttori concernenti l'affidamento familiare dei soli minori assistiti dall'Ufficio medesimo.

Art. 8 (Assistenza di giovani appartenenti a famiglie bisognose)

(1) L'Ufficio provinciale famiglia e gioventù attua gli interventi di assistenza in favore di giovani appartenenti a famiglie bisognose che necessitino della prosecuzione dell'assistenza economica anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età e di norma fino al ventunesimo anno, qualora attendano a cicli di studi o di terapie sociali, la cui interruzione all'atto di compimento della maggiore età sarebbe di pregiudizio di giovane.

(2) L'intervento economico di cui al comma 1 può essere protratto fino al venticinquesimo anno di età nei confronti dei giovani soggetti a provvedimenti alternativi alla carcerazione o rientranti comunque nella cosiddetta area penale esterna, secondo le intese raggiunte tra l'Amministrazione provinciale e i competenti organi ministeriali o giudiziari.

CAPO IV
Affidamento in istituti e comunità

Art. 9 (Ammissioni in istituti o comunità)

(1) Le ammissioni in istituti o comunità alloggio, con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale, sono autorizzate con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia, su richiesta espressa dei genitori o dell'esercente la potestà sul minore, con le modalità di cui all'articolo 1. Il programma di intervento a favore del minore è concordato tra i genitori o l'esercente la potestà sul minore, l'assistente sociale competente addetto all'Ufficio provinciale famiglia e gioventù ed il responsabile dell'istituto o della comunità; in tale sede sono definiti i compiti e gli adempimenti derivanti dall'ammissione del minore.

(2) Nei casi di ammissione in istituto o comunità non concordata con l'Ufficio provinciale famiglia e gioventù, il direttore dell'Ufficio medesimo può proporre all'Assessore provinciale competente in materia la non partecipazione dell'amministrazione agli oneri di mantenimento, qualora manchino i presupposti per tale forma di affidamento o lo stesso risulti pregiudizievole agli interessi del minore.

Art. 10   2)

2)

Gli articoli 6 e 10 sono stati abrogati dall'art. 49 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

Art. 11 (Collaborazione tecnica e vigilanza)

(1) L'assistente sociale competente dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù mantiene, d'intesa con gli esercenti la potestà sul minore, regolari contatti con l'istituto o la comunità presso i quali il medesimo è ricoverato, in particolare con il personale educativo, al fine di verificare l'attuazione del progetto educativo concordato, e di valutare le difficoltà del minore o di facilitarne il rientro in famiglia.

Art. 12 (Convenzioni)

(1) Le convenzioni previste dall'articolo 18 della L.P. 21 dicembre 1987, n. 33, sono stipulate dall'Assessore provinciale competente in materia, o dal direttore d'ufficio all'uopo delegato, previa deliberazione della Giunta provinciale e sentito il parere della commissione di vigilanza e controllo sulle istituzioni di assistenza materna ed infantile.

(2) Nella convenzione devono essere individuati in particolare:

  • a)  la metodologia educativa perseguita dall' istituto;
  • b)  le specifiche professionalità del personale impiegato in relazione alle garanzie educative ed assistenziali del minore;
  • c)  il genere di utenza in favore della quale opera l' istituto;
  • d)  l' organizzazione interna dell'istituto;
  • e)  le modalità di collaborazione tra l' istituto, l'ufficio provinciale famiglia e gioventù, gli assistenti sociali dipendenti dal medesimo, la famiglia d'origine o gli esercenti la potestà sul minore, e i rappresentanti e gli educatori dell'istituto stesso;
  • f)  le modalità di verifica dell' attività educativa e assistenziale svolta in favore del minore in affidamento;
  • g)  gli oneri finanziari a carico delle parti.

Allegato A) 3)

3)

Omissis.

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