(1) La caccia agli ungulati selvatici - esclusi i cinghiali -, ai tetraonidi e alle coturnici è soggetta alla pianificazione degli abbattimenti.80)
(2) La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del comprensorio, di perseguire un'armonica proporzione numerica fra i sessi ed una giusta struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell'agricoltura e della selvicoltura.
(3) Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24, viene effettuato alle mostre dei trofei, dove vanno esposti i trofei di tutta la fauna selvatica ungulata abbattuta l'anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia.